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Pensione di reversibilità per inabilità lavorativa: le precisazioni della Corte di Cassazione

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Pensione di reversibilità per inabilità lavorativa: le precisazioni della Corte di Cassazione
Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità devono considerarsi "inabili" al lavoro solo coloro che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27448 del 20 novembre 2017, ha avuto modo di fornire alcune interessanti precisazioni in tema di pensione di reversibilità per inabilità lavorativa.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto, che aveva agito in giudizio al fine di ottenere la pensione di reversibilità del padre deceduto (artt. 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903).

Nello specifico, il soggetto in questione riteneva di aver diritto alla reversibilità in quanto “figlio a carico ed inabile e non ancora maggiorenne al momento del decesso.

La domanda dell’attore era stata rigettata sia dal Tribunale di Varese che dalla Corte d’appello di Milano, la quale evidenziava come, dalla documentazione medica prodotta, risultasse che il figlio in questione fosse divenuto inabile al lavoro solo successivamente al decesso del padre.

Secondo la Corte, dunque, poiché il figlio, al momento del decesso del padre, non si trovava “nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”, egli non aveva diritto alla pensione di reversibilità.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’attore in primo grado aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione aderiva alle considerazioni svolte dalla Corte d’appello, rigettando il ricorso proposto avverso dalla sentenza di secondo grado, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che ai sensi dell’art. 8 della legge n. 222 del 1984, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, devono considerarsi “inabili” coloro che “a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione evidenziava come la Corte d’appello avesse accertato, sulla base della documentazione prodotta in corso di causa, che non vi era alcuna prova che, “nel periodo compreso tra il momento del decesso del padre ed il compimento dei diciotto anni, il ricorrente si fosse trovato nell’assoluta e permanente impossibilità di lavorare”, dal momento che egli non versava “in una situazione di assoluta inabilità lavorativa e permanendo nello stesso una residua capacità lavorativa idonea a consentirgli di procacciarsi i mezzi per la sopravvivenza”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal richiedente la pensione di reversibilità, confermando integralmente la sentenza impugnata.


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