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Partite IVA, ora il Fisco puņ controllare le tue email, Google Calendar o iCloud per scoprire quanto guadagni davvero

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Partite IVA, ora il Fisco puņ controllare le tue email, Google Calendar o iCloud per scoprire quanto guadagni davvero
Dalle agende digitali alle schede dei clienti: la sentenza della CGT di Vicenza conferma la possibilità di ricostruire induttivamente i ricavi quando la contabilità ufficiale risulta inattendibile
Il regime forfettario nasce come regime fiscale semplificato, pensato per le attività di dimensioni più contenute. Il principio fondamentale che distingue il forfettario da ogni altro regime fiscale italiano è la determinazione forfettaria del reddito: anziché calcolare il reddito come differenza tra ricavi e costi effettivamente sostenuti (principio analitico del regime ordinario), il reddito viene determinato applicando ai ricavi un coefficiente percentuale — detto coefficiente di redditività — stabilito dalla legge in base al tipo di attività economica svolta (codice ATECO).

Il vantaggio è evidente: nel regime forfettario non bisogna tenere traccia di tutti i costi e le spese. Il fisco "presume" una certa percentuale di costi in base al tuo settore e il contribuente paga le tasse solo sulla parte rimanente, con un'aliquota fissa del 15% (o del 5% se si tratta di nuova attività).
Semplicità, però, non significa assenza di controlli. Al contrario, la crescente digitalizzazione del sistema fiscale consente all'Amministrazione finanziaria di confrontare una quantità sempre maggiore di informazioni provenienti da fonti diverse.

Per questo motivo, quando si parla di “finti forfettari”, il tema non riguarda semplicemente chi supera una soglia di ricavi o commette un errore nella dichiarazione, ma soprattutto quei casi in cui un contribuente utilizza formalmente il regime agevolato pur non possedendone, in concreto, i requisiti.

Il vero punto di forza della digitalizzazione risiede, infatti, nella possibilità per il Fisco di mettere in relazione dati provenienti da fonti diverse, trasformandoli in informazioni utili per individuare anomalie e situazioni che meritano ulteriori approfondimenti.
Un’attività economica, per esempio, potrebbe presentare elementi di attenzione quando emergono discrepanze tra quanto dichiarato e le informazioni disponibili attraverso le fatture elettroniche; le tracce lasciate dagli strumenti digitali utilizzati quotidianamente possono contribuire a delineare il reale andamento dell'attività, soprattutto quando trovano conferma in documentazione cartacea e riscontri provenienti da soggetti terzi.

Google Calendar, iCloud, posta elettronica e documenti conservati fuori dalla contabilità ufficiale possono diventare elementi decisivi in una verifica fiscale. È quanto emerge dalla sentenza n. 304/2026 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza, depositata il 21 maggio 2026, relativa a un contribuente che esercitava attività di tatuaggio e piercing in regime forfettario.

La vicenda mostra come l'utilizzo combinato di dati digitali, documentazione extracontabile e riscontri acquisiti presso i clienti possa consentire all'Amministrazione finanziaria di ricostruire il volume d'affari effettivo e, in presenza del superamento dei limiti previsti dalla legge, determinare la fuoriuscita dal regime agevolato.

Il caso nasce da una verifica della Guardia di Finanza che ha portato al rinvenimento di una consistente quantità di documentazione extracontabile, acquisita sia presso il luogo di esercizio dell'attività sia presso l'abitazione del contribuente.
Gli elementi raccolti possono essere distinti in due categorie: tracce digitali e documentazione cartacea.
Sul versante digitale, particolare rilievo hanno assunto i dati di Google Calendar, nel quale erano registrati gli appuntamenti con i clienti, comprensivi di nomi e orari. A questi si sono aggiunti i contenuti dell'account iCloud, la posta elettronica e alcuni file relativi al finanziamento di veicoli di elevato valore.
Sul piano documentale, invece, i verificatori hanno rinvenuto scatole contenenti schede anamnestiche dei clienti, autorizzazioni per l'esecuzione di prestazioni nei confronti di minorenni, annotazioni manoscritte e buoni omaggio già utilizzati.
Il quadro probatorio, quindi, non si fondava su un singolo indizio, ma sulla convergenza di una pluralità di elementi.

A rafforzare ulteriormente le risultanze della verifica sono stati i riscontri esterni effettuati nei confronti di 21 clienti. L'esito è risultato particolarmente significativo: tutti i soggetti contattati che avevano compilato la relativa scheda anamnestica hanno confermato di aver ricevuto la prestazione e di averla pagata.
La documentazione rinvenuta, pertanto, non è rimasta priva di conferma, ma ha trovato un riscontro diretto nelle dichiarazioni dei clienti.

Tuttavia, l'aspetto più interessante della vicenda riguarda il ruolo attribuito a Google Calendar.
Quello che apparentemente poteva essere considerato un semplice strumento organizzativo personale è stato utilizzato dai verificatori come elemento per ricostruire le prestazioni effettivamente eseguite.
La corrispondenza tra gli appuntamenti riportati nell'agenda digitale e le schede anamnestiche conservate in forma cartacea ha consentito di creare un collegamento tra il singolo cliente, la prestazione e il relativo appuntamento. In questo modo, l'agenda digitale ha assunto un valore probatorio ben diverso da quello di un semplice calendario: inserita nel più ampio insieme degli elementi raccolti, è diventata una delle basi sulle quali fondare la ricostruzione analitica dei ricavi.

Ulteriore elemento preso in considerazione è stato l'utilizzo dell'applicativo VE.R.DI. (Verifica Redditi Dichiarati), impiegato dall'Ufficio per confrontare le risultanze dell'attività con i redditi dichiarati.
L'applicativo non è stato considerato, da solo, determinante per la ricostruzione. Il suo risultato ha però rappresentato un ulteriore elemento indiziario inserito in un quadro probatorio più ampio.
Dall'insieme delle risultanze è emersa una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati dal contribuente e la sua capacità di spesa.

A fronte di tale circostanza, il contribuente aveva richiamato la disponibilità di somme derivanti da un'eredità paterna, senza tuttavia fornire, secondo quanto rilevato nella controversia, una documentazione concreta sufficiente a dimostrare tale giustificazione.

La ricostruzione dei ricavi ha avuto una conseguenza fiscale particolarmente rilevante: il superamento della soglia prevista per l'accesso al regime forfettario ha determinato la fuoriuscita dal regime agevolato con riferimento all'anno oggetto dell'accertamento, il 2020.

La vicenda evidenzia quindi un principio di carattere generale: la digitalizzazione non rappresenta soltanto uno strumento per semplificare la gestione amministrativa, ma diventa un vero e proprio supporto all’analisi e al controllo che consente di costruire un quadro più completo e di concentrare gli approfondimenti sulle situazioni che presentano maggiori elementi di anomalia.

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