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Pagamento in contanti, è già in vigore il nuovo limite in Europa: ecco quanto puoi spendere e tutte le nuove regole

Pagamento in contanti, è già in vigore il nuovo limite in Europa: ecco quanto puoi spendere e tutte le nuove regole
A partire dal 10 luglio 2027 tutti gli Stati membri dell’Unione europea saranno obbligati ad allinearsi al regolamento Ue n. 1624 del 2024, che prevede un nuovo limite di 10.000 euro ai contanti. Ma sono previste anche altre novità: scopriamole insieme
A partire dal 10 luglio 2027 tutti gli Stati membri dell’Unione europea saranno obbligati ad allinearsi al regolamento Ue n. 1624 del 2024, che prevede un nuovo limite di 10.000 euro ai contanti.
In particolare, non potranno essere adottati limiti superiori, mentre eventuali limiti più bassi, già applicati dai singoli Stati, potranno essere mantenuti, previa comunicazione alla Commissione Ue entro le scadenze previste.
Ma cosa rientra nella definizione di denaro contante?

L'UE intende per "denaro contante" le seguenti categorie di prodotti:
  • banconote e monete (comprese le monete non più in circolazione, ma accettate per essere cambiate dalle banche);
  • strumenti negoziabili al portatore (ad es. assegni turistici, cambiali dirette oppure ordini di pagamento firmati ma senza indicazione del beneficiario);
  • monete con un tenore in oro di almeno il 90%;
  • lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%.

Il nuovo limite non si applicherà invece:
  • ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di una professione;
  • ai pagamenti o ai depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli emittenti di moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento.

Rileva inoltre, ai fini degli obblighi antiriciclaggio, la definizione di beni di valore elevato, come previsto nell’allegato IV al Regolamento:
  • articoli di gioielleria o di oreficeria di valore superiore a 10.000 euro o al controvalore in moneta nazionale;
  • orologi di valore superiore a 10.000 euro o al controvalore in moneta nazionale;
  • veicoli a motore di prezzo superiore a 250.000 euro o al controvalore in moneta nazionale;
  • aeromobile di valore superiore a 7.500.000 euro o al controvalore in moneta nazionale;
  • natante di valore superiore a 7. 500.000 euro o al controvalore in moneta nazionale.

Con queste regole l’Unione europea intende armonizzare un contesto normativo che, a livello dei singoli Stati membri, si presenta alquanto disomogeneo. Allo stato, infatti, nell’Ue coesistono Paesi che:
  • non prevedono affatto limiti all’uso del contante (Cipro, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo e Olanda);
  • hanno un limite al contante estremamente basso (Grecia 500 euro; Francia, Svezia e Spagna 1.000 euro);
  • hanno un limite al contante medio (Danimarca 2.700 euro; Lituania, Portogallo 3.000 euro, Polonia 3.300 euro);
  • hanno un limite al contante alto (Croazia 15.000 euro).

Ad oggi, in Italia, il limite al contante è fissato in 5.000 euro per ciascun pagamento e per le transazioni dilazionate nell’arco di 7 giorni. Con l’entrata in vigore delle norme europee, nel 2027, l'Italia avrà quindi la possibilità di alzare il limite interno all’utilizzo del contante a 10.000 euro.

Il regolamento europeo n. 1624/2024 fa parte di un pacchetto di norme - noto come "pacchetto AMLA" - che ricomprende anche la direttiva antiriciclaggio. Fra le previsioni di quest'ultima rientra quella relativa all'introduzione di un registro centralizzato che conterrà i nomi e cognomi di titolari di cassette di sicurezza, di conti correnti, ma anche di criptovalute. Tale sistema sarà accessibile alle autorità competenti durante le indagini relative al riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
L’accesso ritardato alle informazioni, da parte degli uffici finanziari e di altre autorità competenti, sull’identità dei titolari di conti bancari e di pagamento, conti titoli, conti custodiali di cripto-asset e cassette di sicurezza, in particolare quelle anonime, “ostacola il rilevamento dei trasferimenti di fondi relativi al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo”, come spiega la direttiva: è quindi essenziale stabilire meccanismi automatizzati centralizzati, quali un registro o un sistema di recupero dati, in tutti gli Stati membri come un mezzo efficiente per ottenere tempestivamente accesso alle informazioni sull’identità dei relativi titolari.

Gli Stati membri, alla luce degli obblighi imposti dalla direttiva, dovranno procedere a mettere a disposizione dell’Ue anche i registri che contengono le proprietà e le persone fisiche (o le società o Trust) che possiedono l’immobile. Le informazioni contenute nei registri in questione dovranno abbracciare un arco di tempo di almeno 5 anni, per consentire di analizzare eventuali transazioni riferite a terreni e altre proprietà immobiliari.

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