La L. 199/2025 ha introdotto la cosiddetta rottamazione-quinquies, una misura che consente di definire in via agevolata determinati debiti affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione (AdER) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.
La misura si articola in due ambiti da distinguere: da un lato, la definizione agevolata statale relativa alle specifiche tipologie di carichi individuate dalla legge; dall’altro, la possibilità per Regioni ed enti locali di applicare una disciplina agevolata ai propri crediti, nei limiti previsti dalla normativa e in presenza di un’apposita deliberazione.
Per i carichi degli enti territoriali, pertanto, non è sufficiente che il debito rientri nel periodo temporale previsto: occorre anche verificare che l’ente creditore abbia aderito alla misura e che il singolo carico sia effettivamente definibile.
La disciplina statale riguarda specifiche categorie di debiti affidati all’agente della riscossione, tra cui:
La misura si articola in due ambiti da distinguere: da un lato, la definizione agevolata statale relativa alle specifiche tipologie di carichi individuate dalla legge; dall’altro, la possibilità per Regioni ed enti locali di applicare una disciplina agevolata ai propri crediti, nei limiti previsti dalla normativa e in presenza di un’apposita deliberazione.
Per i carichi degli enti territoriali, pertanto, non è sufficiente che il debito rientri nel periodo temporale previsto: occorre anche verificare che l’ente creditore abbia aderito alla misura e che il singolo carico sia effettivamente definibile.
La disciplina statale riguarda specifiche categorie di debiti affidati all’agente della riscossione, tra cui:
- gli omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati e formali, nei casi previsti dalla legge;
- gli omessi versamenti di contributi previdenziali dovuti all’INPS, purché non derivanti da attività di accertamento;
- le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalle competenti amministrazioni dello Stato, nei limiti stabiliti dalla normativa.
Non tutti i debiti iscritti a ruolo possono quindi essere automaticamente inclusi nella rottamazione-quinquies. È necessario verificare la natura del credito e la disposizione normativa applicabile.
Per Regioni ed enti locali, la disciplina consente di estendere la definizione agevolata ai carichi tributari e non tributari affidati ad AdER dagli enti che hanno deliberato l’applicazione della misura alle proprie entrate.
Possono rientrare, in presenza dei requisiti richiesti, crediti relativi a entrate quali:
Per Regioni ed enti locali, la disciplina consente di estendere la definizione agevolata ai carichi tributari e non tributari affidati ad AdER dagli enti che hanno deliberato l’applicazione della misura alle proprie entrate.
Possono rientrare, in presenza dei requisiti richiesti, crediti relativi a entrate quali:
- IMU;
- TARI;
- bollo auto;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada;
- altre entrate tributarie o patrimoniali ammesse dalla disciplina applicabile.
L’inclusione di queste entrate non è tuttavia automatica. Occorre verificare la deliberazione dell’ente, la tipologia del credito e le eventuali esclusioni previste dalla legge.
Restano esclusi, in particolare, i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica.
Il legislatore non estende indistintamente la definizione agevolata a tutti i debiti nei confronti degli enti territoriali. La possibilità di introdurre misure agevolative è rimessa all’autonomia di Regioni ed enti locali, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.
I commi 102 e seguenti dell’art. 1 della L. 199/2025 delineano infatti un quadro normativo che consente agli enti territoriali di prevedere forme di definizione agevolata dei propri crediti, attraverso la riduzione o l’esclusione degli interessi e, nei casi consentiti, anche delle sanzioni.
Gli enti devono rispettare i principi costituzionali e dell’ordinamento tributario, salvaguardare l’equilibrio di bilancio e adottare le misure attraverso gli atti previsti per la disciplina delle proprie entrate.
La legge consente inoltre, nei casi previsti, di estendere la definizione a procedure di accertamento in corso e a controversie tributarie pendenti.
Per il contribuente, la conseguenza pratica è chiara: prima di presentare la domanda occorre verificare se il proprio ente creditore abbia aderito e se il debito rientri tra quelli ammessi.
Ma come verificare se il proprio ente ha aderito?
Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato l’elenco degli enti territoriali che hanno comunicato l’adesione alla misura.
Secondo il comunicato stampa del 25 settembre 2026, l’elenco comprende circa 1.500 enti. Il documento riporta la denominazione degli enti aderenti e, ove indicati, i soggetti terzi che hanno affidato ad AdER carichi per conto degli enti stessi, oltre a eventuali annotazioni.
L’elenco è consultabile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione: clicca quì
È importante controllare anche chi gestisce concretamente la riscossione. La definizione in esame non comprende i carichi la cui riscossione non sia stata affidata ad Agenzia delle entrate-Riscossione, come quelli gestiti direttamente dall’ente attraverso ingiunzioni di pagamento o affidati a concessionari diversi da AdER, comprese le società in house.
In questi casi, l’eventuale possibilità di beneficiare di una definizione agevolata deve essere verificata sulla base della disciplina specificamente adottata dall’ente.
La domanda per i carichi degli enti territoriali deve essere presentata esclusivamente online ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 15 dicembre 2026.
La procedura può essere organizzata in quattro step di seguito indicati.
1 – Verificare l’ente creditore: occorre innanzitutto individuare l’ente al quale è riconducibile il debito e controllare che abbia deliberato l’applicazione della definizione agevolata.
2 – Richiedere il Prospetto informativo: prima di aderire è opportuno utilizzare il servizio online di AdER per richiedere il Prospetto informativo.
Il documento permette di individuare i carichi potenzialmente definibili e di conoscere gli importi dovuti in base alla disciplina applicabile. La verifica preliminare aiuta a evitare domande relative a debiti esclusi dalla misura.
3 – Presentare l’istanza online: una volta verificati i requisiti, la domanda deve essere trasmessa attraverso il servizio telematico messo a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione, seguendo le istruzioni operative pubblicate sul sito istituzionale. È opportuno conservare la ricevuta di trasmissione e la documentazione relativa alla richiesta.
4 – Attendere la comunicazione delle somme dovute: dopo la presentazione della domanda occorre seguire le comunicazioni di AdER per conoscere gli importi da versare, le scadenze e le modalità di pagamento applicabili.
La presentazione dell’istanza non sostituisce il pagamento delle somme dovute: per mantenere i benefici della definizione è necessario rispettare il piano e le scadenze previste.
Restano esclusi, in particolare, i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, secondo quanto previsto dalla disciplina specifica.
Il legislatore non estende indistintamente la definizione agevolata a tutti i debiti nei confronti degli enti territoriali. La possibilità di introdurre misure agevolative è rimessa all’autonomia di Regioni ed enti locali, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.
I commi 102 e seguenti dell’art. 1 della L. 199/2025 delineano infatti un quadro normativo che consente agli enti territoriali di prevedere forme di definizione agevolata dei propri crediti, attraverso la riduzione o l’esclusione degli interessi e, nei casi consentiti, anche delle sanzioni.
Gli enti devono rispettare i principi costituzionali e dell’ordinamento tributario, salvaguardare l’equilibrio di bilancio e adottare le misure attraverso gli atti previsti per la disciplina delle proprie entrate.
La legge consente inoltre, nei casi previsti, di estendere la definizione a procedure di accertamento in corso e a controversie tributarie pendenti.
Per il contribuente, la conseguenza pratica è chiara: prima di presentare la domanda occorre verificare se il proprio ente creditore abbia aderito e se il debito rientri tra quelli ammessi.
Ma come verificare se il proprio ente ha aderito?
Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato l’elenco degli enti territoriali che hanno comunicato l’adesione alla misura.
Secondo il comunicato stampa del 25 settembre 2026, l’elenco comprende circa 1.500 enti. Il documento riporta la denominazione degli enti aderenti e, ove indicati, i soggetti terzi che hanno affidato ad AdER carichi per conto degli enti stessi, oltre a eventuali annotazioni.
L’elenco è consultabile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione: clicca quì
È importante controllare anche chi gestisce concretamente la riscossione. La definizione in esame non comprende i carichi la cui riscossione non sia stata affidata ad Agenzia delle entrate-Riscossione, come quelli gestiti direttamente dall’ente attraverso ingiunzioni di pagamento o affidati a concessionari diversi da AdER, comprese le società in house.
In questi casi, l’eventuale possibilità di beneficiare di una definizione agevolata deve essere verificata sulla base della disciplina specificamente adottata dall’ente.
La domanda per i carichi degli enti territoriali deve essere presentata esclusivamente online ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 15 dicembre 2026.
La procedura può essere organizzata in quattro step di seguito indicati.
1 – Verificare l’ente creditore: occorre innanzitutto individuare l’ente al quale è riconducibile il debito e controllare che abbia deliberato l’applicazione della definizione agevolata.
2 – Richiedere il Prospetto informativo: prima di aderire è opportuno utilizzare il servizio online di AdER per richiedere il Prospetto informativo.
Il documento permette di individuare i carichi potenzialmente definibili e di conoscere gli importi dovuti in base alla disciplina applicabile. La verifica preliminare aiuta a evitare domande relative a debiti esclusi dalla misura.
3 – Presentare l’istanza online: una volta verificati i requisiti, la domanda deve essere trasmessa attraverso il servizio telematico messo a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione, seguendo le istruzioni operative pubblicate sul sito istituzionale. È opportuno conservare la ricevuta di trasmissione e la documentazione relativa alla richiesta.
4 – Attendere la comunicazione delle somme dovute: dopo la presentazione della domanda occorre seguire le comunicazioni di AdER per conoscere gli importi da versare, le scadenze e le modalità di pagamento applicabili.
La presentazione dell’istanza non sostituisce il pagamento delle somme dovute: per mantenere i benefici della definizione è necessario rispettare il piano e le scadenze previste.