In un contesto caratterizzato da un aumento dei prezzi e da una crescente pressione sul potere d’acquisto di cittadini e famiglie, la rottamazione delle cartelle esattoriali, in particolare, rappresenta una misura fiscale potenzialmente di grande supporto. Conosciuta anche come definizione agevolata, questa misura è stata introdotta più volte dal legislatore, con l'obiettivo di facilitare la riscossione dei crediti da parte dello Stato. Al contempo, offre ai contribuenti l’opportunità di saldare i propri debiti iscritti a ruolo, pagando esclusivamente il capitale originario, in quanto consente di ottenere la cancellazione di interessi di mora, sanzioni e aggio sulle somme dovute.
In passato – si rammenta - le norme non consentivano agli enti locali di approvare rottamazioni in assenza di espresse previsioni di leggi statali. Ora questo limite è stato rimosso.
La manovra finanziaria per il 2026 contiene, infatti, una novità che molti contribuenti attendevano da tempo: è attribuita ai Comuni e alle Regioni la possibilità di prevedere direttamente, ed entro determinati limiti, tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi.
Una misura che, in qualche modo, anticipa quanto già previsto nella delega fiscale, ma che rischiava di arenarsi nelle lunghe tempistiche della riforma.
La novità riguarda tutti i carichi di natura locale, compresi:
- IMU (Imposta municipale propria);
- TARI (Tassa rifiuti);
- ICP (Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle affissioni);
- canoni patrimoniali unici (occupazione suolo pubblico e pubblicità);
- multe e sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;
- tributi speciali regionali (es. tassa auto, canoni idrici, addizionali IRPEF regionali non versate).
- nell’abbattimento totale o parziale di sanzioni e interessi di mora;
- nella rateizzazione del debito residuo;
- nella rinuncia agli oneri accessori e di riscossione.
In pratica, si apre la strada a una serie di “condoni locali”, con cui i rapporti con il fisco possono essere rivisti anche per tributi comunali, regionali o provinciali. Ogni ente potrà decidere autonomamente di introdurre strumenti di definizione agevolata che prevedano l’esclusione o la riduzione di interessi e sanzioni, qualora i contribuenti regolarizzino obblighi tributari precedentemente non adempiuti, in tutto o in parte.
Ne deriva che la rottamazione non opera automaticamente: l’ente locale deve prima approvare un regolamento che recepisca la misura; in assenza di tale atto nessuna sanatoria locale potrà essere attiva.
Oltre alla possibilità di adottare forme di definizione agevolata di crediti comunali cristallizzati in provvedimenti comunali definitivi, il legislatore prevede anche che “ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento”. La disposizione autorizza, quindi, forme di definizione agevolata che consentano di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle entrate comunali prima ancora che queste siano accertate dall’ente.
Da quest’anno cambia, inoltre, il termine entro cui i Comuni devono approvare regolamenti e tariffe: la data è stata fissata al 31 luglio anziché al 30 aprile .
Non si tratta di una modifica temporanea, ma di una regola stabile anche per il futuro. Questo rinvio può avere effetti pratici:
- invio più tardivo degli avvisi di pagamento;
- possibile uso iniziale delle tariffe dell’anno precedente;
- conguagli (anche più alti) da pagare verso fine anno.
Le date di pagamento non sono uguali in tutta Italia, perché ogni Comune decide il proprio calendario.
Tuttavia, ci sono alcune regole generali:
- il pagamento deve essere completato entro l’anno;
- sono previste almeno due rate;
- molti Comuni ne prevedono 3 o 4;
- è possibile pagare tutto in un’unica soluzione.
La normativa nazionale stabilisce alcuni vincoli:
- deve essere sempre possibile pagare a rate;
- devono esserci almeno due scadenze annuali;
- l’ultima rata deve essere dopo il 30 novembre, oppure dopo la pubblicazione delle nuove tariffe.
Dal 2026 entra in vigore il nuovo metodo tariffario MTR-3, definito da ARERA, valido per il periodo 2026-2029. Il cuore del nuovo sistema è il cosiddetto fabbisogno standard, cioè il costo complessivo del servizio rifiuti. Si calcola considerando sia il costo medio per trattare una tonnellata di rifiuti che la quantità totale di rifiuti prodotti. Moltiplicando questi due fattori si ottiene il costo teorico del servizio, che serve come base per stabilire le tariffe applicate ai cittadini.