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Nulle le donazioni ai propri amministratori di sostegno senza rendiconto approvato

Nulle le donazioni ai propri amministratori di sostegno senza rendiconto approvato
L’amministratore di sostegno non può ricevere donazioni dai beneficiari se prima non ha presentato e ottenuto l’approvazione del rendiconto della sua gestione

Con l’ordinanza n. 3941 del 16 febbraio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione I civile, è tornata a pronunciarsi su un tema particolarmente delicato: la validità delle donazioni effettuate a favore dell’amministratore di sostegno da parte dei beneficiari della misura.
Il caso riguardava due fratelli che, a seguito di due distinti atti notarili, avevano donato la nuda proprietà di tutti i loro immobili al proprio amministratore di sostegno, riservandosi l’usufrutto.

Dopo un primo giudizio di nullità, in cui la domanda era stata accolta dal Tribunale di Taranto, la decisione era stata successivamente riformata dalla Corte d’Appello di Lecce. La Cassazione ha messo un punto fermo, dichiarando la nullità delle donazioni.
La decisione si fonda sull’estensione analogica all’amministratore di sostegno dell’art. 779 del c.c., norma che vieta la donazione a favore del tutore (o protutore) prima dell’approvazione del rendiconto.

La vicenda giudiziaria
Il Tribunale di Taranto aveva dichiarato nulle le donazioni, ritenendo operante il divieto di cui all’art. 779 c.c.
La Corte d’Appello di Lecce, invece, aveva riformato tale decisione, sostenendo che l’amministrazione di sostegno disposta in favore dei fratelli fosse di tipo “assistenziale” e non comportasse, quindi, l’applicabilità del divieto.
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza davanti alla Cassazione, evidenziando come, al momento degli atti, l’amministratore non avesse ancora reso il rendiconto della sua gestione, poi peraltro non approvato dal giudice tutelare.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo che la norma dell’art. 779 c.c. non riguarda la capacità del donante, bensì l’incapacità del donatario (cioè del tutore o, in questo caso, dell’amministratore di sostegno) a ricevere liberalità prima dell’approvazione del conto.

La figura dell’amministratore di sostegno
Introdotta dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004, l’amministrazione di sostegno è uno strumento flessibile, volto a proteggere persone fragili senza privarle completamente della loro capacità di agire, come invece avviene con l’interdizione o l’inabilitazione.
Il giudice tutelare “modella” la misura caso per caso, stabilendo quali atti il beneficiario può compiere autonomamente e quali richiedono assistenza o rappresentanza.
Proprio questa elasticità rende centrale il tema della trasparenza nella gestione patrimoniale: quando l’amministratore è incaricato di gestire beni o denaro, può essere tenuto al rendiconto periodico; finché tale rendiconto non sia stato reso e approvato, non può ricevere donazioni dal beneficiario.
La Cassazione evidenzia che tale divieto è essenziale per evitare conflitti di interesse e possibili abusi, e deve ritenersi applicabile per analogia con quanto previsto per i tutori.

Il principio di diritto affermato
La Suprema Corte ha affermato che “l’art. 779 c.c. prevede una specifica incapacità a ricevere la donazione, circoscritta nel tempo, da parte di chi abbia rivestito l’incarico di tutore o protutore, se prima non sia stato approvato il rendiconto. Tale norma, diretta a garantire la regolarità e la trasparenza della procedura, si applica, in virtù dell’art. 411 c.c., anche all’amministratore di sostegno quando sia tenuto a rendere il conto della gestione”.
Nel caso concreto, poiché al momento delle donazioni il rendiconto non era stato ancora presentato né approvato, le donazioni sono state dichiarate nulle.

Considerazioni pratiche
La pronuncia ha ricadute significative per la prassi professionale:
  • per gli amministratori di sostegno occorre massima attenzione al rispetto degli obblighi di rendiconto, non solo per la responsabilità verso il beneficiario e il giudice tutelare, ma anche perché finché il conto non è chiuso e approvato non possono ricevere donazioni valide;
  • per i notai, prima di stipulare atti di liberalità in favore di un amministratore di sostegno, è indispensabile verificare se vi sia stato un obbligo di rendiconto e se questo sia stato approvato. In caso contrario, l’atto rischia di essere nullo, con conseguente responsabilità anche per il professionista rogante;
  • per i familiari e i beneficiari. La decisione tutela i soggetti fragili, rafforzando la funzione di garanzia dell’istituto dell’amministrazione di sostegno.

Conclusioni
La Cassazione riafferma un principio fondamentale: chi gestisce beni altrui deve farlo con trasparenza e non può ricevere donazioni finché la propria gestione non sia stata verificata.
La sentenza sottolinea ancora una volta come l’amministrazione di sostegno, pur nella sua flessibilità, non possa mai tradursi in una riduzione delle garanzie ma, al contrario, debba assicurare un equilibrio tra autonomia del beneficiario e protezione da possibili abusi.

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