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Novità dirompente nel settore aereo: i vettori possono modificare la policy in materia di bagaglio a mano

Novità dirompente nel settore aereo: i vettori possono modificare la policy in materia di bagaglio a mano
Il TAR Lazio annulla le sanzioni inflitte a due note compagnie aeree ritenendo "ragionevole" la riduzione delle dimensioni del bagaglio a mano.
La vicenda posta al vaglio giurisdizionale del TAR Lazio riguardava due note compagnie aeree, Ryanair e Wizz Air, che, a partire dall’ottobre 2018, riducendo le dimensioni consentite per il bagaglio a mano, escludevano dalla tariffa base i bagagli più grandi, precedentemente inclusi nel costo del biglietto standard.

L’AGCM, in qualità di Autorità Garante in materia di tutela dei consumatori, aveva disposto una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti dei predetti vettori aerei, ritenendo che i nuovi parametri dimensionali dettati dalle compagnie in questione si traducessero in una pratica commerciale scorretta, in quanto tale vietata dall’ art. 20 del codice consumo (d.lgs. 206/2005).
Conclusioni, queste, ascritte alla violazione della diligenza professionale insita in una condotta idonea ad alterare, a parer dell'Autorità Garante, la scelta del prodotto da parte del consumatore medio, ostacolando quest’ultimo nella comparazione tra prezzo effettivo e l’offerta di altre compagnie.

L’impostazione dell’Antitrust appare - prima facie - corroborata dalla giurisprudenza comunitaria che, affermando il carattere essenziale del “bagaglio a mano”, non ritiene ammissibile la previsione di un supplemento di prezzo per il trasporto dello stesso.

E’, però, il caso di precisare che non tutti i bagagli sono da considerarsi elementi indispensabili per il viaggiatore, essendo tali solo quelli contenenti gli effetti personali nonché rientranti nei ragionevoli limiti dimensionali, nel rispetto, inoltre, delle prescrizioni applicabili in materia di sicurezza.

Va, tuttavia, rilevato che, in tal senso, non vi sono parametri normativi di riferimento e, dunque, la ragionevolezza risulta essere una sorta di criterio “in bianco” la cui definizione è, di fatto, rimessa alle politiche aziendali delle singole compagnie aeree.

Tanto considerato, il giudice amministrativo ha ritenuto legittima e ragionevole la riduzione delle dimensioni del "bagaglio a mano" disposta dai noti vettori, anche in considerazione del fatto che i biglietti c.d. low cost sono acquistati prevalentemente per tratte brevi e, dunque, un bagaglio “più ingombrante” non sarebbe strettamente necessario.

A ciò si aggiunga che nell’impugnato provvedimento non vi è traccia di una motivazione sufficientemente idonea a sostenere l’irragionevolezza delle dimensioni proposte dalle compagnie ricorrenti.

Non si comprende neppure su quali valide basi l’AGCM abbia dedotto una condotta poco trasparente ed ingannevole per i consumatori che si accingano a sottoscrivere il contratto di trasporto aereo.

Diversamente, è stato osservato che le compagnie avevano fornito informazioni chiare, esaustive indicando fin dal “primo contatto” con il consumatore le dimensioni del bagaglio “a mano” consentito; pertanto, in alcun modo i viaggiatori erano stati tratti in inganno in relazione al prezzo del volo, ai servizi offerti ed ai costi aggiuntivi dovuti per il trasporto dell’eventuale bagaglio eccedente le dimensioni modificate dalle compagnie aeree.

Nondimeno, il consumatore medio - che opta per l'acquisto di un biglietto standard da una compagnia aerea a basso costo - è generalmente consapevole che un prezzo sensibilmente ridotto implichi servizi basici nonché la rinuncia a quel comfort consistente in una rapida uscita dall’aeroporto, senza dover attendere l’espletamento delle operazioni necessarie per il ritiro dei bagagli riposti nella stiva.

Il giudice ha, inoltre, chiarito che imporre il divieto di modifica della "policy" relativa al bagaglio a mano si tradurrebbe in un’ingiustificata lesione della libertà tariffaria di cui all’art. 22, REG. CE 1008/2008.

In estrema sintesi, per le suesposte ragioni, il TAR Lazio, con le analoghe sentenze nn. 12455 e 12456/2019, ha accolto i ricorsi proposti dalla Ryanair e dalla Wizz Air in due distinti procedimenti, disponendo l’annullamento dei provvedimenti con cui l’Antitrust aveva condannato i medesimi vettori al pagamento della maxi multa.


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