Con la sentenza n. 21444 del 24 giugno 2026, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione affronta un'importante questione in materia di notificazioni transfrontaliere degli atti giudiziari, precisando i criteri per valutarne la validità quando la notifica venga effettuata a mezzo posta tra Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 (oggi sostituito dal Regolamento (UE) n. 2020/1784).
La pronuncia ribadisce il principio del reciproco riconoscimento tra gli ordinamenti degli Stati membri, escludendo che possano essere richieste le formalità aggiuntive previste dalla normativa italiana per le notificazioni postali.
Il caso
La vicenda trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società che aveva trasferito la propria sede in Ungheria. La Corte d'Appello di Napoli aveva revocato la sentenza dichiarativa di fallimento ritenendo nulle le notificazioni degli atti introduttivi del procedimento, in tal senso argomentando dal mancato rispetto delle formalità previste dalla legge italiana per la notificazione a mezzo posta, in particolare quelle disciplinate dalla legge n. 890 del 1982.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il fallimento hanno impugnato tale decisione sostenendo che, trattandosi di una notificazione eseguita in Ungheria ai sensi del Regolamento europeo, la validità della procedura avrebbe dovuto essere verificata esclusivamente alla luce della normativa ungherese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, censurando l'impostazione seguita dalla Corte territoriale.
Secondo i giudici di legittimità, l'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 consente agli Stati membri di notificare direttamente gli atti giudiziari tramite i servizi postali.
In tale ipotesi, tuttavia, la regolarità della notificazione non deve essere verificata secondo la disciplina dello Stato che richiede la notifica, bensì secondo quella vigente nello Stato in cui essa viene eseguita.
Ciò comporta che, se la notificazione è destinata a un soggetto residente in un altro Stato membro, il giudice italiano non può pretendere il rispetto delle formalità previste dall'art. 8 della legge n. 890/1982.
In tal senso la S.C. richiama un proprio precedente (Cass. n. 11140/2015), ribadendo che il Regolamento europeo mira a semplificare e uniformare le notificazioni transfrontaliere, evitando che ciascuno Stato possa imporre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento del Paese destinatario.
La sentenza affronta anche il tema della notificazione per compiuta giacenza.
Al riguardo la S.C. precisa che tale modalità non è incompatibile con il Regolamento europeo e che essa è valida qualora sia prevista dalla legislazione dello Stato membro richiesto.
Solo nel caso in cui la notificazione non avvenga secondo le forme previste dalla legge nazionale del Paese di destinazione, trova applicazione il diverso requisito dell'effettiva consegna dell'atto al destinatario, previsto dall'art. 19 del Regolamento.
Per questo motivo, la Corte cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, affinché accerti la validità delle notificazioni applicando la normativa ungherese e non quella italiana.
La pronuncia ribadisce il principio del reciproco riconoscimento tra gli ordinamenti degli Stati membri, escludendo che possano essere richieste le formalità aggiuntive previste dalla normativa italiana per le notificazioni postali.
Il caso
La vicenda trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società che aveva trasferito la propria sede in Ungheria. La Corte d'Appello di Napoli aveva revocato la sentenza dichiarativa di fallimento ritenendo nulle le notificazioni degli atti introduttivi del procedimento, in tal senso argomentando dal mancato rispetto delle formalità previste dalla legge italiana per la notificazione a mezzo posta, in particolare quelle disciplinate dalla legge n. 890 del 1982.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il fallimento hanno impugnato tale decisione sostenendo che, trattandosi di una notificazione eseguita in Ungheria ai sensi del Regolamento europeo, la validità della procedura avrebbe dovuto essere verificata esclusivamente alla luce della normativa ungherese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, censurando l'impostazione seguita dalla Corte territoriale.
Secondo i giudici di legittimità, l'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 consente agli Stati membri di notificare direttamente gli atti giudiziari tramite i servizi postali.
In tale ipotesi, tuttavia, la regolarità della notificazione non deve essere verificata secondo la disciplina dello Stato che richiede la notifica, bensì secondo quella vigente nello Stato in cui essa viene eseguita.
Ciò comporta che, se la notificazione è destinata a un soggetto residente in un altro Stato membro, il giudice italiano non può pretendere il rispetto delle formalità previste dall'art. 8 della legge n. 890/1982.
In tal senso la S.C. richiama un proprio precedente (Cass. n. 11140/2015), ribadendo che il Regolamento europeo mira a semplificare e uniformare le notificazioni transfrontaliere, evitando che ciascuno Stato possa imporre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento del Paese destinatario.
La sentenza affronta anche il tema della notificazione per compiuta giacenza.
Al riguardo la S.C. precisa che tale modalità non è incompatibile con il Regolamento europeo e che essa è valida qualora sia prevista dalla legislazione dello Stato membro richiesto.
Solo nel caso in cui la notificazione non avvenga secondo le forme previste dalla legge nazionale del Paese di destinazione, trova applicazione il diverso requisito dell'effettiva consegna dell'atto al destinatario, previsto dall'art. 19 del Regolamento.
Per questo motivo, la Corte cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, affinché accerti la validità delle notificazioni applicando la normativa ungherese e non quella italiana.