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NASPI 2025, cambiano i requisiti per accedere all'indennità di disoccupazione, ecco le modifiche: nuova circolare INPS

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NASPI 2025, cambiano i requisiti per accedere all'indennità di disoccupazione, ecco le modifiche: nuova circolare INPS
Con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025 l'INPS ha chiarito le nuove regole per accedere alla NASpI, l'indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente l'impiego. Vediamo insieme quali sono adesso i requisiti per potere ottenere questo sostegno
Con la L. 207/2024 il legislatore ha introdotto un nuovo requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La novella legislativa, in particolare, prevede che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve far valere almeno tredici settimane di contributo dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.
Sono previste eccezioni al requisito delle 13 settimane?
Sì, non è necessario rispettare il nuovo requisito se:
  • le dimissioni sono per giusta causa;
  • sono avvenute durante il periodo tutelato di maternità o paternità;
  • sono avvenute durante la procedura di conciliazione obbligatoria;
  • il lavoratore ha rifiutato un trasferimento in sede lontana.
Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa, spiega l'INPS, rientrano anche le dimissioni dei dipendenti trasferiti in un'altra sede della stessa azienda, a condizione che questo non sia motivato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.
Per quanto riguarda la risoluzione consensuale, la novità non si applica all'ipotesi in cui il dipendente rifiuti il trasferimento ad un'altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla sua residenza (oppure raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici).

In tutti questi casi, la NASpI può essere riconosciuta anche in assenza delle 13 settimane.
E quali sono i contributi validi ai fini NASpI?
In particolare, si dovranno utilizzare:
  • i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
L'indennità si calcola su base mensile, partendo dall'imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni, diviso per le settimane di contributo e moltiplicato per 4,33.
Il massimo mensile 2025 è fissato a 1.562,82 euro. La prestazione dura per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contributo negli ultimi 4 anni (fino a 24 mesi). Dal 7° mese (8° per over 55), l'importo si riduce del 3% al mese.
La domanda va presentata entro 68 giorni dalla fine del rapporto, tramite:
  • sito INPS con SPID/CIE/CNS;
  • patronato;
  • centro di contatto INPS.
La decorrenza dell'indennità parte dall'ottavo giorno se si fa domanda entro 8 giorni dalla cessazione, altrimenti dal giorno successivo alla domanda. In caso di licenziamento per giusta causa, la decorrenza scatta dal 38° giorno. Si ricorda che chi vuole avviare un'attività autonoma o partecipare a una cooperativa può richiedere la NASpI in un'unica soluzione.

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