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I messaggi salvati nel cellulare sono considerati documenti e possono essere legittimamente acquisiti in giudizio

I messaggi salvati nel cellulare sono considerati documenti e possono essere legittimamente acquisiti in giudizio
I testi delle conversazioni via messaggio possono essere legittimamente acquisiti ed utilizzati in giudizio se ottenuti mediante screenshot a cura degli inquirenti.
La vicenda riguardava un soggetto che era stato condannato dalla Corte d’appello di Roma per avere illecitamente detenuto e ceduto a terzi, in concorso con un complice, delle sostanze stupefacenti.
I giudici di secondo grado, nel confermare la precedente decisione del Tribunale, si erano basati sia su una serie di messaggi contenuti nei loro cellulari, sia su dichiarazioni spontanee che essi avevano reso subito dopo i fatti, con le quali uno di loro ammetteva il fine delle sostanze ed il fatto che fossero state cedute a terzi.
La Corte d’appello ha confermato l’insussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche che la difesa invocava, dal momento che non vi erano stati segni di ravvedimento da parte dell’imputato e che le modalità da esso utilizzate per contattare i propri clienti (l’utilizzo, nelle ore notturne, dell’applicazione Telegram e la cancellazione dei messaggi senza lasciare traccia) denotavano un certo grado di intensità del dolo.
Veniva così proposto ricorso in Cassazione, con cui si eccepiva la nullità - e, quindi, l’inutilizzabilità - delle prove acquisite dalla Polizia giudiziaria mediante ispezione del cellulare dell’imputato, che consistevano in riproduzioni fotografiche della schermata delle comunicazioni intercorse tra questi ed il cliente.
La Corte di Cassazione si è espressa con la sentenza n. 1822/2020, rigettando il ricorso ed affermando che i messaggi scambiati tramite applicazioni telefoniche, così come gli sms salvati sul cellulare, hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p.; di conseguenza, “la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, con l’ulteriore conseguenza che detti testi devono ritenersi legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione ove ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti”.
Dunque, è legittimo acquisire in giudizio gli sms, le conversazioni Whatsapp e Telegram e le e-mail salvate nella memoria del cellulare, e ciò può avvenire per mezzo di qualsiasi modalità di raccolta del dato, inclusa la riproduzione fotografica.
La Suprema Corte ha evidenziato che la disciplina dettata dall’art. 254 c.p.p. in tema di corrispondenza non è applicabile, in quanto il concetto di corrispondenza implica “un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito", che però non si riscontra nella fattispecie in esame.
Inoltre, le riproduzioni raccolte non possono considerarsi come esiti di un’attività di intercettazione, “la quale postula, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, là invece, dove i dati presenti sulla memoria del telefono acquisiti ex post costituiscono mera documentazione di detti flussi”.
Già nel 2017 la Cassazione (con sent. n. 49016/2017) aveva ritenuto valida la prova delle chat di WhatsApp salvate nel cellulare di un soggetto, ma a condizione che l’apparecchio venisse consegnato agli inquirenti perché questi assumessero direttamente tutti i dati, in modo da essere certi dell’effettiva genuinità della loro copia.
Con la sentenza in esame, invece, viene fatto un ulteriore passo, ossia affermare che i testi delle conversazioni Whatsapp, oltre che costituire legittima prova nel processo penale, si possono ritenere legittimamente acquisiti ed utilizzabili anche se ottenuti mediante il c.d. screenshot.
Se eseguito dagli inquirenti, lo screenshot ha valore legale diverso rispetto a quello eseguito dalla parte, in quanto solo i primi rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e, in quanto tali, hanno il potere di certificare la corrispondenza della copia all’originale. Se viene prodotto in giudizio dalla parte, invece, lo screenshot ha valore documentale solamente se non viene contestato dalla controparte.


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