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Mancato ritiro del permesso di costruire: comporta decadenza del titolo edilizio?

Mancato ritiro del permesso di costruire: comporta decadenza del titolo edilizio?
Il permesso di costruire diviene efficace già al momento del suo rilascio, non essendo a tal fine necessario che lo stesso venga comunicato o ritirato dal destinatario.
Il mancato ritiro del permesso di costruire da parte del richiedente, comporta la decadenza del titolo edilizio?

Stando a quanto affermato dal TAR Lombardia, nella sentenza n. 2173 del 14 novembre 2017, sembrerebbe proprio di no.

Il caso sottoposto all’esame del TAR ha visto come protagonista una società, proprietaria di due fabbricati adiacenti, che aveva agito in giudizio nei confronti del Comune, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con cui le era stata ordinata la totale demolizione degli stessi.

Nello specifico, il Comune in questione aveva ordinato la demolizione degli immobili in quanto la società avrebbe eseguito sui medesimi degli interventi “in totale difformità dai permessi di costruire che ne avevano assentito la realizzazione ed il recupero”.

Ebbene, secondo la società ricorrente, l’ordinanza demolitoria sarebbe illegittima, dal momento che le opere realizzate non potevano considerarsi abusive, essendo le medesime “assentite dal permesso di costruire”.

Osservava la ricorrente, inoltre, che non poteva ritenersi che tale permesso di costruire fosse “decaduto in ragione del suo mancato ritiro”, in quanto l’art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001 “sanziona con la decadenza solo il mancato inizio e la mancata fine dei lavori nei termini ivi previsti, e non anche il mancato ritiro del titolo”.


Il TAR riteneva di dover aderire alle considerazioni svolte dalla società, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Precisava il TAR, infatti, che “il permesso di costruire diviene efficace già al momento del suo rilascio, non essendo a tal fine necessario che lo stesso venga comunicato o ritirato dal destinatario”.

Evidenziava il TAR, inoltre, che, ai sensi della medesima disposizione, “il termine di inizio lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo” e “quello di ultimazione non può superare i tre anni dall’inizio lavori”, con la conseguenza che solo “la mancata osservanza di tali termini comporta la decadenza di diritto del permesso di costruire”.


Tornando al caso di specie, il TAR osservava che il Comune non aveva contestato specificamente “la violazione dei termini di inizio e fine lavori” e che lo stesso aveva espressamente riconosciuto che l’intervento sanzionato era “conforme, sia per sagoma che volumetria, al permesso di costruire”.

Di conseguenza, secondo il TAR, poiché l’intervento sanzionato era conforme al titolo edilizio, lo stesso non poteva dirsi abusivo e, pertanto, non poteva ad esso essere applicato l’ordine di demolizione.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR accoglieva il ricorso proposto dalla società proprietaria degli immobili, annullando l’ordinanza di demolizione oggetto di impugnazione.


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