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Si puņ licenziare il lavoratore che durante il congedo parentale non sta con il figlio?

Lavoro - -
Si puņ licenziare il lavoratore che durante il congedo parentale non sta con il figlio?
C'è un abuso del diritto al congedo parentale quando il genitore trascura la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività che non sia in diretta relazione con detta cura.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 509 dell’11 gennaio 2018, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di diritto del lavoratore al congedo parentale.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha avuto come protagonista un lavoratore dipendente, che aveva impugnato il licenziamento disciplinare che gli era stato intimato dalla società datrice di lavoro.

Nello specifico, il lavoratore era stato licenziato in quanto, dagli esiti delle indagini investigative che erano state, era emerso che il lavoratore, “per oltre metà del tempo concesso a titolo di permesso parentale”, concesso ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 151 del 2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità), “non aveva svolto alcuna attività a favore del figlio”, “con uno sviamento dalla funzione tipica per la quale il congedo parentale era stato concesso”.

L’impugnativa del licenziamento era stata rigettata dal giudice di primo grado e la sentenza era stata confermata anche dalla Corte d’appello, con la conseguenza che il lavoratore aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte d’appello, nel rigettare l’impugnativa del licenziamento, non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 1 della legge n. 53 del 2000 e agli artt. 1 e 32 del d. lgs. n. 151 del 2001.

Osservava il ricorrente, infatti, che i giudici avevano erroneamente ancorato la loro decisione sul fatto che il padre avrebbe trascorso con il figlio “un lasso temporale pari (o forse inferiore) al 50% dell'orario di lavoro giornaliero (8 ore)”.

Rilevava il lavoratore, sul punto, che, nelle normative sopra citate, “non v'è traccia della necessità che il congedo sia gestito garantendo al minore una presenza ‘prevalente’, ovvero caratterizzata da continuità ed esclusività”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dal lavoratore, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Secondo la Cassazione, infatti, si verifica un “abuso” del diritto al congedo parentale, laddove tale diritto “venga esercitato non per la cura diretta del bambino, bensì per attendere ad altra attività di lavoro, ancorchè incidente positivamente sulla organizzazione economica e sociale della famiglia”.

Allo stesso modo, secondo la Corte, l’abuso si realizza quando “il genitore trascuri la cura del figlio per dedicarsi a qualunque altra attività che non sia in diretta relazione con detta cura, perchè ciò che conta non è tanto quel che il genitore fa nel tempo da dedicare al figlio quanto piuttosto quello che invece non fa nel tempo che avrebbe dovuto dedicare al minore”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, laddove si accerti che il periodo di congedo viene “utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione propria del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento”, a nulla rilevando che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal lavoratore licenziato, confermando integralmente la sentenza impugnata.


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