La modifica introduce un principio rilevante: il praticante avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dello studio o del professionista presso cui svolge la pratica. Inoltre, al di fuori degli enti pubblici, potrà essere previsto anche il riconoscimento di un’indennità o di un compenso, da disciplinare mediante apposito contratto e da commisurare all’effettivo apporto professionale del tirocinante.
La novità non equivale ancora all’introduzione immediata di un compenso obbligatorio per tutti i praticanti. Si tratta, infatti, di un criterio inserito in un disegno di legge delega: per conoscere le regole concrete occorrerà attendere l’approvazione definitiva della legge e i successivi decreti legislativi attuativi.
Il testo interviene sulla disciplina della pratica ordinistica, cioè sul periodo di formazione necessario per accedere a determinate professioni regolamentate. L’obiettivo è rendere più equilibrato il rapporto tra praticante e studio ospitante, distinguendo con maggiore precisione ciò che è formazione, ciò che è rimborso di spese anticipate e ciò che può costituire attività professionale meritevole di un riconoscimento economico.
In particolare, il criterio approvato prevede:
- il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante per conto dello studio o del professionista ospitante;
- la possibilità di riconoscere un’indennità o un compenso per l’attività svolta;
- la necessità di un apposito contratto che disciplini tale riconoscimento economico;
- la commisurazione dell’importo all’effettivo contributo professionale del praticante;
- l’esclusione degli enti pubblici dalla previsione relativa a indennità e compenso.
La modifica distingue chiaramente il rimborso delle spese dall’eventuale compenso:
- il rimborso riguarda le somme che il praticante anticipa per conto dello studio o del professionista ospitante. Si pensi, ad esempio, a spese sostenute nell’interesse dello studio, nell’ambito dell’attività di tirocinio;
- nel caso del compenso il riconoscimento economico non è legato a una spesa anticipata, ma all’attività effettivamente svolta dal praticante e al contributo professionale fornito durante il periodo di pratica.
Il testo, tuttavia, non stabilisce un importo minimo nazionale: la quantificazione dovrà essere proporzionata all’apporto professionale del tirocinante e sarà rimessa alla disciplina attuativa che il Governo dovrà adottare in seguito all’approvazione della legge delega.
Il disegno di legge S.1663 riguarda quindici ordinamenti professionali non sanitari. Tra le categorie coinvolte vi sono:
- agrotecnici
- architetti
- assistenti sociali
- attuari
- consulenti del lavoro
- consulenti in proprietà industriale
- dottori agronomi e forestali
- geologi
- geometri
- giornalisti
- ingegneri
- periti agrari
- periti industriali
- spedizionieri doganali
- tecnologi alimentari.
Il disegno di legge ha natura di legge delega. Ciò significa che, una volta approvata la legge, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per tradurre i principi generali in regole concrete.
Solo in quella fase saranno chiariti aspetti essenziali quali:
- la forma del contratto;
- i criteri per determinare l’indennità o il compenso;
- eventuali limiti minimi o massimi;
- il trattamento fiscale e contributivo;
- il coordinamento con le regole dei singoli Ordini professionali.