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"Lesioni personali" per il genitore che lancia il telecomando addosso al figlio minore

"Lesioni personali" per il genitore che lancia il telecomando addosso al figlio minore
Anche l'eventuale irritazione momentanea che abbia determinato il genitore ad agire non esclude la rilevanza penale della condotta.
Attenzione, in un momento d’impeto, a scagliare il telecomando della televisione addosso a vostro figlio, perché potreste venire condannati per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.).

Di un caso di questo tipo si è recentemente occupata la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 25936 del 24 maggio 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Perugia aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale della medesima città aveva condannato un imputato per il reato di “lesioni personali”, causate al proprio figlio colpendolo al volto con un telecomando lanciato da poca distanza.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, infatti, il Giudice, nel pronunciare la condanna, si sarebbe basato su testimonianze contraddittorie.

Osservava il ricorrente, inoltre, che il Giudice sarebbe giunto erroneamente alla conclusione che fosse “inverosimile” che il figlio si fosse procurato da solo le ferite al labbro.

Evidenziava, infine, l’imputato, che il Giudice non aveva adeguatamente tenuto in considerazione il fatto che il lancio del telecomando era stato un semplice “gesto di stizza, compiuto senza volontà di colpire il figlio”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione all’imputato, rigettando il relativo ricorso.

Secondo la Cassazione, infatti, la sentenza impugnata aveva fornito una “logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti” e, dunque, la medesima non poteva in alcun modo essere fondatamente contestata.

La Corte d’appello, infatti, aveva accertato la responsabilità penale dell’imputato sulla base delle dichiarazioni rese dall’altro figlio minore (fratello del danneggiato), il quale aveva riferito di aver visto l’imputato lanciare il telecomando sul viso del fratello, colpendolo alla bocca e facendogli uscire del sangue.

Inoltre, la consulenza tecnica effettuata dal medico legale in corso di causa, aveva accertato la compatibilità delle lesioni riportate dal minore con la condotta oggetto di imputazione.

Quanto alla scusante secondo cui il lancio del telecomando sarebbe stato solo “un gesto di stizza”, la Cassazione osservava che “anche l'irritazione momentanea che avrebbe determinato il lancio del telecomando” non sarebbe comunque un elemento tale da escludere la punibilità della condotta, trattandosi solamente dello stimolo che indotto l’imputato ad agire.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputato, confermando integralmente la sentenza di secondo grado e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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