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Legge 104, esenzione del bollo auto se assisti un disabile: ecco come ottenerla e cosa devi fare

Legge 104, esenzione del bollo auto se assisti un disabile: ecco come ottenerla e cosa devi fare
Le agevolazioni auto previste per i beneficiari della legge 104/1992: quando spetta l'esenzione dal pagamento del bollo?
Come forse saprai, per i soggetti disabili che beneficiano della legge 104/1992 sono previste diverse agevolazioni, in particolare per l'acquisto di veicoli.
Difatti, chi è in possesso di determinati requisiti, può usufruire, ad esempio, dell'IVA agevolata al 4% e della detrazione IRPEF del 19%. Di queste agevolazioni abbiamo parlato qui.

Ma non è finita! Difatti, tra i vantaggi per i beneficiari della legge 104, rientra la possibilità di ottenere l'esenzione dal pagamento del bollo auto. Scopriamo insieme come fare domanda e quali sono i requisiti richiesti.

Prima di tutto, tale esenzione spetta a determinate categorie di soggetti disabili, ossia:
  • portatori di handicap con impedite o ridotte capacità motorie permanenti. In questi casi, i veicoli devono essere adattati in funzione della disabilità motoria (art. 8, comma 1 della L. 449/1997);
  • invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30 comma 7 della L. 388/2000). In tali casi, non è necessario alcun adattamento del veicolo;
  • portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7 della L. 388/2000);
  • non udenti (art. 1, comma 2 della L. 381/1970);
  • non vedenti (artt. 2, 3 e 4 della L.138/2001).
Ma tale agevolazione può essere richiesta esclusivamente dalla persona disabile? La risposta è no.
Difatti, per usufruire delle agevolazioni, l'auto non deve essere necessariamente intestata al disabile, ma può anche essere intestata a un familiare, che quindi può fare domanda per tale vantaggio. Ciò, tuttavia, soltanto qualora il familiare abbia il soggetto portatore di handicap fiscalmente a carico. Ciò è possibile, però, soltanto nel caso in cui la persona disabile possieda un reddito annuo complessivo non superiore ad euro 2.840,51. Tale limite è elevato ad euro 4.000 nel caso si tratti di figlio con età non superiore a 24 anni.
Qualora, invece, il soggetto abbia un reddito superiore, non potrà essere a carico del familiare, e di conseguenza l'auto dovrà essere a lui intestata e solo lui potrà beneficiare delle agevolazioni previste.

Per quanto riguarda, invece, i requisiti del veicolo, l'esenzione dal pagamento del bollo è prevista per i veicoli con cilindrata fino 2.000 centimetri cubici, se si tratta di veicoli con motore a benzina o ibrido, fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido, di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.
L'esenzione, anche nel caso si possiedano più veicoli, è concessa per un solo veicolo.

Se ti stai chiedendo come fare domanda, ecco la risposta: bisogna rivolgersi all’ufficio tributi della propria regione o, in mancanza, all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate oppure all’Aci (Automobile Club d’Italia).
La documentazione va presentata o spedita mediante raccomandata A/R all’ufficio competente, non oltre 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe fatto il pagamento.
Una volta riconosciuta, l’esenzione è automaticamente valida anche per gli anni successivi.
Naturalmente, nel caso il soggetto perda il diritto al beneficio, ad esempio perché l'auto viene venduta, dovrà comunicarlo all'ufficio.

Inoltre, i beneficiari della legge 104/1992, possono altresì usufruire dell'esenzione dal pagamento dell'IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione). Tale beneficio va richiesto al PRA territorialmente competente ed è riconosciuto:
  • per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo;
  • per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato;
  • nel caso di intestazione del veicolo al familiare che ha il soggetto disabile fiscalmente a carico;
Diversamente dall'esenzione dal pagamento del bollo auto, tuttavia, il beneficio connesso al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione non è previsto per i veicoli dei soggetti non vedenti o non udenti.


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