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Legge 104, il datore non può spiare i tuoi movimenti durante le ore di permesso, licenziamento è nullo: nuova sentenza

Legge 104, il datore non può spiare i tuoi movimenti durante le ore di permesso, licenziamento è nullo: nuova sentenza
Il Tribunale del Lavoro di Venezia ha annullato il licenziamento di un dipendente, ritenendo illegittimo l’uso del GPS per controllarlo durante i permessi 104 e riconoscendo la compatibilità delle sue attività con l’assistenza al familiare
Un lavoratore dipendente della società Coop Alleanza 3.0, nel mese di luglio 2024, è stato sospeso e poi licenziato per presunto utilizzo improprio dei permessi ex Legge 104. Tuttavia, a seguito dell’impugnazione del licenziamento, è stato reintegrato grazie alla decisione del Tribunale del Lavoro di Venezia. Il giudice, infatti, ha ritenuto illegittimo non solo il provvedimento di licenziamento, ma anche le modalità con cui erano stati raccolti gli elementi a sostegno dello stesso, ovvero tramite un dispositivo di localizzazione GPS collocato sull’auto aziendale all’insaputa del dipendente.

L’uso del GPS viola la privacy
Secondo la ricostruzione del giudice, la Coop Alleanza 3.0 aveva incaricato un’agenzia investigativa privata di monitorare gli spostamenti dell’uomo, sospettando un uso illegittimo dei permessi concessi.
Dall’attività di sorveglianza effettuata dall’agenzia e basata sul tracciamento tramite GPS, è emerso che il dipendente, durante alcune ore di assenza giustificata, non si trovava presso l’abitazione della madre destinataria dell’assistenza.
Tuttavia, il Tribunale ha dichiarato illegittimi tali controlli, in quanto condotti in violazione dei diritti alla riservatezza e alla dignità del lavoratore. In particolare, il giudice ha affermato che il licenziamento di un lavoratore “affidabile e diligente, mai attinto da sanzioni disciplinari” è “censurabile” da parte dell’autorità giudiziaria.

L’attività svolta era compatibile con la finalità dei permessi
A dimostrazione della legittimità del suo comportamento, il dipendente – assunto dal 2009 in un punto vendita della provincia di Venezia e beneficiario di permessi 104 per fornire assistenza alla madre malata – ha prodotto prove documentali e testimonianze che attestavano come, nelle giornate contestate, fosse stato impegnato in alcune attività per rendere più sicura e accessibile l’abitazione della madre disabile, tra cui, ad esempio, l’installazione di una grata antintrusione e l’allestimento di una protezione per la carrozzina della sorella, malata di sclerosi multipla. Secondo il giudice, le suddette attività rientrano pienamente tra quelle consentite dalla normativa a tutela dei caregiver.

Licenziamento dichiarato nullo e diritto al reintegro
La sentenza ha, dunque, sancito l’illegittimità del licenziamento, evidenziando anche l’assenza di qualsiasi precedente a carico del lavoratore, il quale era sempre stato diligente e affidabile. In aggiunta al reintegro nel posto di lavoro, il datore è stato condannato a corrispondere tutte le mensilità a decorrere dal 3 luglio 2024, data del licenziamento, oltre a 7.000 euro di rimborso spese legali.


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