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Legge 104, dal 2026 10 ore di permessi extra e congedo straordinario di 24 mesi, ma non retribuito: ecco tutte le novità

Legge 104, dal 2026 10 ore di permessi extra e congedo straordinario di 24 mesi, ma non retribuito: ecco tutte le novità
Le recenti novità introdotte dal legislatore a tutela dei soggetti fragili non si estendono a tutti: coniugi, figli maggiorenni e fratelli che assistono un familiare con disabilità grave non rientrano tra i beneficiari delle nuove misure. A loro restano solo i tre giorni mensili previsti dalla legge 104 e, nei casi più gravi, il congedo straordinario biennale. L’unica eccezione riguarda i genitori di minori con gravi patologie, che possono accedere sia alle ore aggiuntive che al congedo
A partire dal 2026, per espressa previsione dell’art. 2 della L. n. 106 del 2025, i lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, così come quelli con patologie croniche o invalidanti e un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 74%, potranno usufruire di dieci ore retribuite aggiuntive all’anno.

Queste ore, che si sommano ai tre giorni mensili previsti dalla legge 104, potranno essere utilizzate esclusivamente per:
  • esami clinici;
  • visite specialistiche;
  • analisi di laboratorio;
  • cure mediche frequenti.
Per accedervi sarà necessaria la prescrizione del medico curante o di uno specialista.
La misura si estende anche ai genitori di figli minori nelle stesse condizioni cliniche. Tuttavia, l’ambito soggettivo dei beneficiari si ferma qui: sono esclusi, ad esempio, i figli adulti che assistono genitori anziani con malattie oncologiche o invalidità gravi, così come i coniugi che si prendono cura del proprio partner. Per queste figure, restano in vigore soltanto i tre giorni mensili della legge 104.

Più chiaramente:
  • un lavoratore con diagnosi oncologica e invalidità al 75% potrà usufruire delle ore aggiuntive;
  • una dipendente con patologia cronica ma invalidità al 60% resterà esclusa;
  • un genitore con figlio malato oncologico potrà beneficiarne;
  • un figlio adulto che assiste un padre anziano malato non avrà diritto alle ore extra.
Il meccanismo di riconoscimento dell’indennità resta invariato: nel settore privato l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con l’INPS, mentre nel pubblico viene erogata direttamente dall’amministrazione.

Per chi vi ha diritto, queste dieci ore rappresentano un supporto concreto, evitando di dover attingere a ferie o permessi non retribuiti. Tuttavia – si ribadisce - la portata della misura è limitata: non si tratta di un’estensione generale ai caregiver, ma di un intervento circoscritto a una platea ben definita.

La L. n. 106 del 2025 ha introdotto anche un congedo straordinario fino a ventiquattro mesi, continuativi o frazionati, destinato ai lavoratori con invalidità pari o superiore al 74% e affetti da malattie oncologiche o invalidanti. Si tratta - è bene rammentarlo - di un congedo non retribuito: il lavoratore conserva il posto, ma non riceve stipendio né matura anzianità o contributi. L’unica possibilità per non compromettere la pensione futura è versare contributi volontari per il periodo di assenza.
L’accesso è consentito solo dopo aver esaurito tutti gli altri strumenti di assenza giustificata previsti dal contratto. La norma si applica anche ai lavoratori autonomi con rapporti continuativi, che potranno sospendere l’attività fino a 300 giorni all’anno, rispetto ai 150 previsti finora. Anche per loro, però, nessuna indennità economica, ma solo la garanzia di conservare il rapporto con il committente.

Esempi concreti:
  • una lavoratrice con invalidità all’80% potrà accedere al congedo, ma dovrà farlo senza retribuzione;
  • un impiegato con invalidità al 50% ne resterà escluso;
  • un genitore che assiste un figlio malato potrà richiederlo;
  • un figlio adulto che cura un padre disabile continuerà a fare riferimento alle misure esistenti.

Questa nuova possibilità evita il rischio di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ma non protegge dal disagio economico collaterale ad un’assenza prolungata non retribuita.

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