Nel panorama dei contratti a tempo determinato, il lavoro stagionale occupa una posizione particolare, perché risponde a esigenze produttive cicliche ma, allo stesso tempo, pone il problema di evitare abusi nella ripetizione dei contratti nel tempo. Con la sentenza n. 11269 del 27 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito se ai contratti stagionali si applichi o meno il limite massimo di cinque proroghe, previsto dall’art. 21 del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
La decisione trae origine dalla controversia tra una società e un lavoratore impiegato nella lavorazione del tonno, attività qualificata come stagionale. In particolare, le parti avevano instaurato diversi rapporti di lavoro nel corso di più stagioni produttive. Il lavoratore era stato assunto più volte, anno dopo anno, per far fronte alle esigenze legate alla lavorazione del tonno, attività tipicamente stagionale ai sensi della normativa vigente. Tra il 2015 e il 2018 le parti avevano stipulato quattro contratti a termine, ciascuno dei quali era stato oggetto di più proroghe, per un totale complessivo di sette.
La Corte d’Appello di Milano, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto che tale numero eccedesse il limite massimo di cinque proroghe previsto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015, applicabile, secondo i giudici di merito, anche ai rapporti stagionali. Da ciò era derivata la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, con conseguente condanna della società alla riassunzione del lavoratore e al pagamento di un’indennità risarcitoria. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la disciplina delle proroghe non potesse essere automaticamente estesa al lavoro stagionale, caratterizzato da una naturale ripetizione dei contratti legata al susseguirsi delle stagioni.
La Cassazione ribalta l’impostazione seguita nei gradi di merito, partendo dal rapporto tra l’art. 19 e l’art. 21 del D.Lgs. 81/2015. Mentre il primo esclude espressamente i rapporti stagionali dal limite massimo di durata complessiva di 36 mesi, il secondo introduce – per la generalità dei contratti a termine – un tetto massimo di cinque proroghe nello stesso periodo di tempo. Secondo la Cassazione, il collegamento non è casuale, in quanto la disciplina delle proroghe presuppone l’esistenza del limite dei 36 mesi, entro il quale le proroghe stesse devono collocarsi. Venendo meno questo presupposto, come accade per il lavoro stagionale, viene meno anche la ragione stessa per cui esiste il limite numerico alle proroghe. Il ragionamento della Corte può essere sintetizzato così: se per il lavoro stagionale non esiste un limite massimo di durata complessiva (36 mesi), allora non può applicarsi neppure il limite al numero di proroghe, che proprio su quel limite si fonda.
I giudici di legittimità valorizzano, in particolare, il dato letterale della norma, osservando come l’art. 21, comma 1, faccia espresso riferimento alla durata complessiva del rapporto entro i 36 mesi, individuando così un ambito di applicazione che non può estendersi ai casi esclusi da quel limite. In questa prospettiva, l’assenza di una deroga esplicita per il lavoro stagionale non è indice della volontà del legislatore di includerlo nella disciplina generale, bensì conseguenza della sua estraneità al perimetro normativo in cui la disposizione opera.
Diversamente, per quanto riguarda i rinnovi, disciplinati dal comma 2 dello stesso articolo, il legislatore ha ritenuto necessario prevedere un’espressa esclusione dell’obbligo di “stop and go” per i rapporti stagionali (cioè il rispetto di un intervallo minimo tra un contratto e l’altro), proprio perché tale disciplina non è ancorata al limite dei 36 mesi e, in assenza di una deroga, sarebbe stata altrimenti applicabile.
La Corte evidenzia, inoltre, che sarebbe illogico imporre un limite rigido alle proroghe e, nello stesso tempo, consentire rinnovi senza limiti, come avviene per il lavoro stagionale. Una simile interpretazione svuoterebbe di significato la stessa funzione del limite alle proroghe, rendendolo facilmente aggirabile. In questa ottica, la stagionalità dell’attività assume un ruolo centrale, essendo di per sé sufficiente a giustificare la ripetizione dei contratti a termine, in linea con i principi sanciti dalla direttiva 1999/70/CE e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione stabilisce che, nel regime previgente alle modifiche del 2018, i contratti a termine per attività stagionali non sono soggetti al limite massimo di cinque proroghe, proprio perché esclusi, fin dall’origine, dal limite dei 36 mesi su cui si basa l’intera disciplina delle proroghe.
La decisione trae origine dalla controversia tra una società e un lavoratore impiegato nella lavorazione del tonno, attività qualificata come stagionale. In particolare, le parti avevano instaurato diversi rapporti di lavoro nel corso di più stagioni produttive. Il lavoratore era stato assunto più volte, anno dopo anno, per far fronte alle esigenze legate alla lavorazione del tonno, attività tipicamente stagionale ai sensi della normativa vigente. Tra il 2015 e il 2018 le parti avevano stipulato quattro contratti a termine, ciascuno dei quali era stato oggetto di più proroghe, per un totale complessivo di sette.
La Corte d’Appello di Milano, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto che tale numero eccedesse il limite massimo di cinque proroghe previsto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 2015, applicabile, secondo i giudici di merito, anche ai rapporti stagionali. Da ciò era derivata la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, con conseguente condanna della società alla riassunzione del lavoratore e al pagamento di un’indennità risarcitoria. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la disciplina delle proroghe non potesse essere automaticamente estesa al lavoro stagionale, caratterizzato da una naturale ripetizione dei contratti legata al susseguirsi delle stagioni.
La Cassazione ribalta l’impostazione seguita nei gradi di merito, partendo dal rapporto tra l’art. 19 e l’art. 21 del D.Lgs. 81/2015. Mentre il primo esclude espressamente i rapporti stagionali dal limite massimo di durata complessiva di 36 mesi, il secondo introduce – per la generalità dei contratti a termine – un tetto massimo di cinque proroghe nello stesso periodo di tempo. Secondo la Cassazione, il collegamento non è casuale, in quanto la disciplina delle proroghe presuppone l’esistenza del limite dei 36 mesi, entro il quale le proroghe stesse devono collocarsi. Venendo meno questo presupposto, come accade per il lavoro stagionale, viene meno anche la ragione stessa per cui esiste il limite numerico alle proroghe. Il ragionamento della Corte può essere sintetizzato così: se per il lavoro stagionale non esiste un limite massimo di durata complessiva (36 mesi), allora non può applicarsi neppure il limite al numero di proroghe, che proprio su quel limite si fonda.
I giudici di legittimità valorizzano, in particolare, il dato letterale della norma, osservando come l’art. 21, comma 1, faccia espresso riferimento alla durata complessiva del rapporto entro i 36 mesi, individuando così un ambito di applicazione che non può estendersi ai casi esclusi da quel limite. In questa prospettiva, l’assenza di una deroga esplicita per il lavoro stagionale non è indice della volontà del legislatore di includerlo nella disciplina generale, bensì conseguenza della sua estraneità al perimetro normativo in cui la disposizione opera.
Diversamente, per quanto riguarda i rinnovi, disciplinati dal comma 2 dello stesso articolo, il legislatore ha ritenuto necessario prevedere un’espressa esclusione dell’obbligo di “stop and go” per i rapporti stagionali (cioè il rispetto di un intervallo minimo tra un contratto e l’altro), proprio perché tale disciplina non è ancorata al limite dei 36 mesi e, in assenza di una deroga, sarebbe stata altrimenti applicabile.
La Corte evidenzia, inoltre, che sarebbe illogico imporre un limite rigido alle proroghe e, nello stesso tempo, consentire rinnovi senza limiti, come avviene per il lavoro stagionale. Una simile interpretazione svuoterebbe di significato la stessa funzione del limite alle proroghe, rendendolo facilmente aggirabile. In questa ottica, la stagionalità dell’attività assume un ruolo centrale, essendo di per sé sufficiente a giustificare la ripetizione dei contratti a termine, in linea con i principi sanciti dalla direttiva 1999/70/CE e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione stabilisce che, nel regime previgente alle modifiche del 2018, i contratti a termine per attività stagionali non sono soggetti al limite massimo di cinque proroghe, proprio perché esclusi, fin dall’origine, dal limite dei 36 mesi su cui si basa l’intera disciplina delle proroghe.