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Lavoro autonomo o lavoro subordinato?

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Lavoro autonomo o lavoro subordinato?
La subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui.
Quand’è che può parlarsi di rapporto di lavoro subordinato?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14296 dell’8 giugno 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista una donna, che aveva agito in giudizio nei confronti della propria datrice di lavoro, evidenziando come tra le due fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato.

La domanda era stata rigettata in primo grado ma la sentenza era stata ribaltata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, che condannava la datrice di lavoro a corrispondere alla lavoratrice le differenze retributive dovute.

Ritenendo la decisione ingiusta, la datrice di lavoro aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 2094 c.c.

Secondo la ricorrente, in particolare, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il rapporto di lavoro intercorso con la lavoratrice in questione avesse avuto natura subordinata, omettendo di valutare “la volontà espressa dalle parti con la stipulazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.

La Corte di Cassazione non riteneva, tuttavia, di poter aderire alle considerazioni svolte dalla datrice di lavoro, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Precisava la Cassazione, in proposito, che “l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro”, da accertarsi sulla base delle “concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.

Secondo la Corte, dunque, “mentre la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro (…) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui”, il lavoro autonomo è caratterizzato dal fatto che “l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività” del prestatore stesso.

Secondo la Corte, peraltro, deve darsi rilevanza anche alla volontà delle parti, dovendosi tener conto “del relativo reciproco affidamento e di quanto dalle stesse voluto nell'esercizio della loro autonomia contrattuale”.

Pertanto – precisava la Cassazione – “quando i contraenti abbiano dichiarato di volere escludere l'elemento della subordinazione (…), è possibile addivenire ad una diversa qualificazione solo ove si dimostri che, in concreto, l'elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo”.

Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, ritenuto che il rapporto di lavoro oggetto di contestazione avesse natura subordinata, avendo la stessa accertato come fosse la datrice di lavoro ad essere direttamente responsabile” nei confronti dei propri clientirelativamente al corretto e tempestivo svolgimento delle opere appaltate” e come la lavoratrice fosse tenuta a rispettare un orario di lavoro stabilito dalla stessa datrice, che le forniva, altresì, “gran parte dei mezzi e delle strutture per l'espletamento del proprio lavoro”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla datrice di lavoro, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione.


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