Molti pensionati o ex dipendenti, pubblici e privati, quando ricevono il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) o il TFS (Trattamento di Fine Servizio) pensano di aver chiuso definitivamente il capitolo fiscale. Tuttavia, negli ultimi mesi, diversi contribuenti si sono visti recapitare cartelle dell’Agenzia delle Entrate con richieste aggiuntive, non per sanzioni, ma per un riequilibrio di imposta. In pratica, non si tratta di un errore: è un conguaglio previsto dalla normativa, che può generare un saldo da versare anche a distanza di molti mesi dalla liquidazione dell'importo.
Generalmente, l’INPS agisce come sostituto d’imposta e trattiene un’aliquota provvisoria del 23% sull’intero importo erogato a titolo di TFR/TFS. Tuttavia, questa non è l’imposta definitiva: il calcolo finale viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate in fase di conguaglio.
Il metodo utilizzato per la tassazione è un’imposta separata, basata su una media delle aliquote Irpef applicate nei due anni precedenti alla liquidazione. Pertanto, se negli anni le aliquote effettive sono state più alte della media del biennio precedente, la differenza dovrà essere recuperata.
Immagina di aver ricevuto 20.000 euro a titolo di TFR, con una trattenuta iniziale del 23%, ossia 4.600 euro. Se l’imposta effettiva, ricalcolata sui redditi degli ultimi due anni, fosse del 27%, il conguaglio finale sarebbe pari al 4% su 20.000 euro, cioè 800 euro extra da versare. Non è una sanzione, ma semplicemente un conguaglio che calcola la somma effettiva da versare al Fisco.
Le persone più a rischio sono quelle che:
Generalmente, l’INPS agisce come sostituto d’imposta e trattiene un’aliquota provvisoria del 23% sull’intero importo erogato a titolo di TFR/TFS. Tuttavia, questa non è l’imposta definitiva: il calcolo finale viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate in fase di conguaglio.
Il metodo utilizzato per la tassazione è un’imposta separata, basata su una media delle aliquote Irpef applicate nei due anni precedenti alla liquidazione. Pertanto, se negli anni le aliquote effettive sono state più alte della media del biennio precedente, la differenza dovrà essere recuperata.
Immagina di aver ricevuto 20.000 euro a titolo di TFR, con una trattenuta iniziale del 23%, ossia 4.600 euro. Se l’imposta effettiva, ricalcolata sui redditi degli ultimi due anni, fosse del 27%, il conguaglio finale sarebbe pari al 4% su 20.000 euro, cioè 800 euro extra da versare. Non è una sanzione, ma semplicemente un conguaglio che calcola la somma effettiva da versare al Fisco.
Le persone più a rischio sono quelle che:
- hanno ricevuto TFR rilevanti o tardivi;
- hanno avuto redditi medio-alti negli anni precedenti;
- lavoratori pubblici che ricevono il TFS, anch’esso assoggettato al conguaglio.
Chi invece ha percepito TFR che non appartengano alla categoria medio-alta, difficilmente avrà conguagli significativi, perché la differenza tra la ritenuta del 23% e l’imposta definitiva resta bassa, spesso sotto la soglia minima per intervenire. Tale soglia, nella prassi, è fissata a 12 euro: è questo il limite minimo sotto cui l’Agenzia delle Entrate non procede con l’iscrizione a ruolo e non invia la cartella di pagamento.
Il TFR, per la sua natura di liquidazione pluriennale, segue un regime fiscale autonomo rispetto al reddito corrente, come stabilito dall’art. 19 del TUIR. Ciò avviene perché il TFR rappresenta redditi riferiti a diversi anni e, quindi, si adotta un sistema di tassazione media, che modula le imposte sulla base delle aliquote Irpef del biennio precedente, con ritenuta iniziale a titolo di acconto.
Il conguaglio fiscale sul TFR/TFS non deve coglierci impreparati, perché è conseguenza dell’applicazione della normativa tributaria. La ritenuta originaria del 23% rappresenta un anticipo sull’imposta definitiva: la differenza emerge solo dopo il conguaglio e non può essere conosciuta prima dall’ente impositore.
Quindi, il contribuente che riceve una richiesta di pagamento dopo aver incassato il TFR/TFS non deve pensare si tratti di un errore, ma deve sapere che tale richiesta costituisce un normale conguaglio IRPEF, operato a seguito dell’erogazione del TFR/TFS. Capire come funziona, leggere attentamente la comunicazione e utilizzare gli strumenti messi a disposizione può evitare inutili tensioni e sorprese inaspettate.
Il TFR, per la sua natura di liquidazione pluriennale, segue un regime fiscale autonomo rispetto al reddito corrente, come stabilito dall’art. 19 del TUIR. Ciò avviene perché il TFR rappresenta redditi riferiti a diversi anni e, quindi, si adotta un sistema di tassazione media, che modula le imposte sulla base delle aliquote Irpef del biennio precedente, con ritenuta iniziale a titolo di acconto.
Il conguaglio fiscale sul TFR/TFS non deve coglierci impreparati, perché è conseguenza dell’applicazione della normativa tributaria. La ritenuta originaria del 23% rappresenta un anticipo sull’imposta definitiva: la differenza emerge solo dopo il conguaglio e non può essere conosciuta prima dall’ente impositore.
Quindi, il contribuente che riceve una richiesta di pagamento dopo aver incassato il TFR/TFS non deve pensare si tratti di un errore, ma deve sapere che tale richiesta costituisce un normale conguaglio IRPEF, operato a seguito dell’erogazione del TFR/TFS. Capire come funziona, leggere attentamente la comunicazione e utilizzare gli strumenti messi a disposizione può evitare inutili tensioni e sorprese inaspettate.