La modifica interviene sulla c.d. vacanza contrattuale, ossia quel periodo in cui i lavoratori restano privi di un contratto aggiornato e, nella prassi attuale, senza la certezza di recuperare quanto non percepito nel frattempo.
Il Decreto Lavoro n. 62/2026 e il nodo degli arretrati
Il Decreto Lavoro attualmente in vigore, all'art. 10, affronta il tema dei contratti collettivi nazionali di lavoro scaduti con un approccio “prudente”. La norma si limita a delegare alle parti sociali, cioè ai sindacati e alle organizzazioni datoriali, il compito di trovare un accordo sulla decorrenza degli incrementi retributivi, sugli eventuali importi una tantum e sugli strumenti per coprire economicamente il periodo di vuoto contrattuale tra la scadenza del vecchio CCNL e la firma del nuovo.
Un aspetto critico riguarda i tempi di applicazione, in quanto le disposizioni introdotte dal decreto si applicano ai contratti che scadono dal 1° maggio 2026 in poi. Per i CCNL già scaduti prima di quella data, il regime attuale prevede che le novità entrino in vigore soltanto dal 1° gennaio 2027.
L'emendamento Durigon: cosa prevede e perché è rilevante
L'emendamento mira a reintrodurre nel testo normativo una disposizione che era presente nelle prime bozze del decreto, ma che è stata espunta nella versione finale. Se il contratto collettivo scade e il rinnovo avviene mesi o addirittura anni dopo, gli aumenti retributivi concordati devono decorrere dalla data in cui il vecchio contratto è cessato e non da quella in cui il nuovo viene sottoscritto. In altri termini, lavoratrici e lavoratori potrebbero vedersi riconoscere retroattivamente quanto non percepito, con la certezza normativa che quegli arretrati verranno effettivamente erogati.
Il meccanismo tecnico: come si calcolano gli arretrati
Dal punto di vista tecnico, la nuova retribuzione, stabilita in sede di rinnovo del CCNL, viene applicata con effetto retroattivo a partire dalla scadenza del contratto precedente. La differenza tra quanto il lavoratore ha effettivamente percepito durante il periodo di vacanza contrattuale e quanto avrebbe dovuto percepire secondo le nuove tabelle retributive costituisce l'arretrato da corrispondere.
L'indennità per ritardo nel rinnovo: una tutela già in vigore
L'emendamento non tocca però un'altra misura già contenuta nell'art. 10 del Decreto Lavoro, ossia l'indennità riconosciuta ai lavoratori in caso di ritardo nel rinnovo contrattuale. Qualora il CCNL sia scaduto da oltre 12 mesi senza che sia intervenuto un accordo, le retribuzioni devono essere adeguate nella misura del 30% della variazione dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA). Questa tutela si applica sempre che il contratto non preveda già condizioni più favorevoli per i lavoratori.
Il contesto: quanti lavoratori sono coinvolti nel 2026
Secondo i dati diffusi dalla Banca d'Italia, per il 2026 i rinnovi contrattuali attesi sono relativamente limitati. Le stime indicano che oltre l'80% dei dipendenti è coperto da contratti ancora validi, destinati a rimanere in vigore per l'intero anno. Questo significa che la platea di lavoratori direttamente interessati dall'emendamento riguarda principalmente chi appartiene alle categorie in attesa di rinnovo da tempo.