Il nuovo TUIR non introduce una riforma sostanziale del sistema di imposizione sui redditi. La finalità del decreto è, infatti, quella di riordinare, coordinare e aggiornare la disciplina vigente, raccogliendo in un testo organico le disposizioni normative che, nel corso degli anni, erano state introdotte e modificate da una pluralità di leggi e decreti. L'intervento risponde, pertanto, a un'esigenza di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo, senza incidere in modo significativo sull'impianto sostanziale della disciplina tributaria.
Ma i compensi per lezioni private e ripetizioni dei docenti possono ancora beneficiare di un'imposta sostitutiva del 15%?
Ad oggi i compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%.
L’imposta sostitutiva deve essere versata, in acconto e a saldo, seguendo le disposizioni stabilite per il pagamento in acconto e a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, alla cui disciplina occorre fare riferimento anche per quanto concerne la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso riguardanti la medesima imposizione sostitutiva.
Questi i codici tributo da utilizzare nel modello F24:
- 1854 – acconto prima rata
- 1855 – acconto seconda rata o unica soluzione
- 1856 – saldo.
Le somme tassate con l’imposta sostitutiva vanno indicate nel quadro RM del modello Redditi Persone fisiche e non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.
Rilevano, invece, ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Con il nuovo D.Lgs. 117/2026, provvedimento di riordino del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) non si modifica il regime della flat tax al 15% applicabile ai compensi derivanti da lezioni private e ripetizioni, limitandosi piuttosto a recepirlo nel nuovo testo unico.
Dunque, nessuna nuova agevolazione fiscale per i docenti che impartiscono lezioni private, ma una conferma importante sul piano normativo.
La disciplina, già in vigore da diversi anni, trova ora una collocazione organica all'interno del nuovo TUIR, diventando parte integrante della normativa di riferimento in materia di imposte sui redditi.
Rimangono infatti invariati:
- l'imposta sostitutiva del 15% sui compensi percepiti;
- i soggetti che possono accedere al regime agevolato;
- la possibilità di scegliere, in alternativa, la tassazione ordinaria qualora risulti più conveniente;
- gli adempimenti e le modalità di versamento dell'imposta.
Come si anticipava, l'intervento ha soprattutto una funzione di riordino e sistematizzazione della normativa. Inserendo la disciplina direttamente nel nuovo TUIR, il legislatore ne rafforza la stabilità e la certezza giuridica, evitando che resti collocata in disposizioni esterne al testo unico.
Si tratta, quindi, di una modifica formale più che sostanziale: la flat tax al 15% non viene introdotta né ampliata, ma semplicemente confermata e integrata nel nuovo impianto normativo.
In definitiva, il nuovo TUIR non annuncia una nuova agevolazione fiscale, ma conferma che dal riordino del TUIR la flat tax del 15% per le lezioni private dei docenti continua ad esistere, codificata dall'art. 231 del D.Lgs. 117/2026.