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Se l’infedeltà coniugale è stata perdonata, poi non può essere chiesto l’addebito della separazione

Famiglia - -
Se l’infedeltà coniugale è stata perdonata, poi non può essere chiesto l’addebito della separazione

Come noto, in sede di separazione giudiziale (che si distingue da quella consensuale perché la prima non viene richiesta di comune accordo tra i coniugi) è possibile chiedere al giudice che addebiti la separazione all’altro coniuge, il quale abbia violato gli obblighi derivanti dal matrimonio e abbia, con tale suo comportamento, causato la fine del matrimonio.

La pronuncia con addebito riveste una notevole importanza, dal momento che la stessa ha come conseguenza principale che il coniuge cui è stata addebitata la separazione non potrà vedersi riconosciuto il diritto a ricevere l’assegno mensile a titolo di contributo nel proprio mantenimento.

Tra i comportamenti che possono essere causa di addebito della separazione vi è, ovviamente, anche l’infedeltà coniugale, che si pone in violazione del fondamentale dovere di fedeltà che i coniugi assumono reciprocamente all’atto del matrimonio.

Si ricorda, infatti come l’art. 143 del c.c. prevede espressamente che “con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.

Va osservato, tuttavia, che il tradimento non è di per sé causa di addebito della separazione, divenendo tale solo quando sia stato la causa determinante della separazione.

E se il tradimento è stato, in un primo tempo, perdonato ma poi i coniugi si sono ugualmente separati?

Proprio su questa questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 18488 del 18 settembre 2015, ha fornito alcune interessanti precisazioni.

Nel caso esaminato dalla Corte, la moglie aveva confessato al marito di averlo tradito ma questi aveva deciso di perdonarla e di non porre fine al matrimonio.
Dopo qualche anno, tuttavia, a seguito di diversi litigi, la moglie chiedeva la separazione, ritenendo che fosse venuto meno il legame affettivo tra i coniugi.
Il marito, dunque, chiedeva al giudice di pronunciare la separazione con addebito alla moglie, la quale aveva confessato il proprio tradimento.

Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, il fatto che il coniuge abbia manifestato la propria intenzione di perdonare il coniuge fedifrago, continuando a vivere con lui nonostante l’avvenuta conoscenza del tradimento non consente, laddove poi sopraggiunga una nuova crisi coniugale, di chiedere l’addebito della separazione proprio a causa di quel tradimento che, a suo tempo, era stato perdonato.

Di conseguenza, la Corte non ritiene di poter accogliere le argomentazioni svolte dal marito, in quanto il tradimento non è, di per sé, causa di addebito della separazione, potendo diventarlo solo nel caso in cui sia stato la causa determinante della separazione.

Nel caso di specie, invece, era evidente (secondo la Corte almeno) come i motivi della separazione fossero estranei rispetto all’infedeltà coniugale della moglie, che era stata a suo tempo perdonata dal marito e che ora non può essere nuovamente invocata allo scopo di chiedere l’addebito.


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