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Incendio boschivo: la riforma dell’art. 423 bis c.p.

Incendio boschivo: la riforma dell’art. 423 bis c.p.
Breve disamina delle modifiche operate dal c.d. Decreto Incendi per la prevenzione e la lotta attiva contro tali fenomeni.
Il D.L. 120/2021, c.d. Decreto Incendi – convertito nella L. 155/2021 in data 8 novembre 2021 – apporta delle modifiche al reato di incendio boschivo, nell’ottica di rafforzare i meccanismi di prevenzione di gravi fenomeni incendiari come quelli che di recente hanno devastato alcune zone della Penisola.

Al fine di comprendere queste modifiche, giova preliminarmente ricordare che, sin dalla sua introduzione nel 2000, l’art. [[n423bis]] c.p. prevede la pena della reclusione da quattro a dieci anni (o da uno a cinque anni se il fatto dipende da colpa) per chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste o su vivai forestali destinati al rimboschimento, salvo aumenti di pena in caso di pericolo per edifici o danno ad aree protette.
Il bene giuridico tutelato da tale previsione non è semplicemente pubblica incolumità ma specificamente la tutela del patrimonio boschivo nazionale e dell’ambiente nel suo complesso: il reato di incendio boschivo, infatti, è un reato plurioffensivo.
Quanto alla condotta penalmente rilevante, autorevole dottrina ritiene che l’incendio boschivo sia una fattispecie di reato a forma libera, essendo sufficiente che l’azione o l’omissione dell’agente provochi un evento incendiario connotato da vastità, diffusività e difficoltà di estinzione

Tanto brevemente rimembrato, si deve segnalare che il primo comma della norma in oggetto è stato modificato dal recente Decreto. La nuova formulazione, pur mantenendo la forma libera del reato, esclude una specifica condotta da quelle idonee ad integrare l’incendio boschivo: la norma modificata prevede, infatti, la pena della reclusione, sempre da quattro a dieci anni, per chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste o su vivai forestali destinati al rimboschimento, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto.

Altra modifica apportata dal c.d. Decreto Incendi all’art. 423 bis c.p. riguarda il terzo comma: l’aggravamento di pena, difatti, consegue non più solo al caso di pericolo per edifici o di danno ad aree protette ma anche al caso di danno su specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.

Di estremo interesse è poi il fatto che, oltre a modificare i commi già esistenti, il recente intervento normativo ha aggiunto due nuovi commi all’art. 423 bis c.p., i quali introducono delle ipotesi di diminuzione della pena.
Questa può essere infatti ridotta da 1/3 alla metà nel caso in cui l’agente fornisca aiuto concreto alle autorità competenti per
  • l’individuazione dei colpevoli;
  • la ricostruzione del fatto;
  • la sottrazione di risorse utili per la commissione di delitti.
Inoltre, la pena può essere ridotta dalla metà ai 2/3 nel caso in cui l’agente
- si attivi affinchè l’evento incendiario non venga portato a conseguenze ulteriori;
- provveda alla messa in sicurezza e al ripristino dello stato dei luoghi prima dell’apertura del dibattimento.

Nel Codice Penale, infine, sono state introdotte due norme del tutto nuove in tema di incendio boschivo, quali:
  1. l’art. 423 ter c.p., secondo il quale la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all’articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l’applicazione di pene accessorie, quali l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica e l’interdizione da cinque a dieci anni dall’assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell’ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi;
  2. l’art. 423 quater c.p., il quale prevede che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il delitto previsto dall'articolo 423 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per il delitto di cui all'articolo previsto dall'articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. La norma prevede altresì che i beni confiscati e i loro eventuali proventi siano messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi e che la confisca non si applichi nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi
Conclusivamente, si può segnalare che il c.d. Decreto Incendi contiene anche altre importanti misure di prevenzione degli incendi boschivi, tra le quali si possono ricordare:
1. lo stanziamento di fondi in favore degli enti territoriali perché questi diano attuazione ai Piani antincendio regionali;
2. l’attribuzione al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consigliodei Ministri del compito di stilare ogni tre anni un Piano Nazionale di coordinamento, previa ricognizione e valutazione, da parte di un comitato tecnico, degli strumenti innovativi utili nella lotta agli incendi boschivi.


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