Una giornata sulla neve, un gioco tra ragazzi e un gesto apparentemente innocuo che si trasforma in un grave incidente: una palla di neve, composta anche da ghiaccio, colpisce in pieno l’occhio di una giovane scout provocandole lesioni permanenti.
Da quell'episodio, avvenuto durante un'uscita organizzata in montagna, è nato un lungo contenzioso giudiziario conclusosi con una condanna al risarcimento di oltre 160mila euro.
Il caso è stato deciso dal Tribunale di Padova con la sentenza n. 1320 pubblicata il 26 agosto 2026, che affronta un tema particolarmente delicato: quali responsabilità gravano su chi organizza e sorveglia attività svolte da minori?
La vicenda risale alla fine di dicembre 2019. Una ragazza, all'epoca minorenne e appartenente a un gruppo scout, partecipava a un'uscita presso un rifugio situato a Castello Tesino, in provincia di Trento. Durante un momento di gioco all'aperto, un'altra ragazza, anch'essa minorenne, le lanciava una palla di neve. La palla, secondo quanto accertato nel giudizio, conteneva anche ghiaccio e colpiva violentemente l'occhio sinistro della giovane.
L'impatto provocava un'immediata emorragia. La ragazza veniva così accompagnata al pronto soccorso e successivamente trasferita presso una struttura ospedaliera specializzata. Gli accertamenti evidenziavano una ferita congiuntivale e un'abrasione corneale.
Quello che inizialmente poteva apparire come un incidente di gioco si trasformava, però, in un danno destinato a produrre conseguenze durature.
La difesa si fondava essenzialmente sulla natura dell'episodio: si trattava, secondo la prospettazione della convenuta, di un normale gioco sulla neve tra ragazzi.
Non sarebbe stato ragionevole impedire ai minori di giocare all'aperto e, soprattutto, l'evento dannoso sarebbe stato imprevedibile.
Ma chi organizza attività ricreative o educative deve prevenire ogni possibile rischio oppure è tenuto a tollerare una certa componente di imprevedibilità, inevitabilmente connessa al gioco e alle attività tra ragazzi?
Il riferimento normativo centrale è l'art. [[n2048cc ]] c.c., che disciplina la responsabilità dei genitori, dei tutori e di coloro che sono tenuti alla vigilanza sui minori.
La norma prevede una responsabilità per i danni cagionati dal minore, salvo che il soggetto chiamato a rispondere dimostri di non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso esaminato dal Tribunale, il problema non era quindi stabilire soltanto se il lancio fosse stato intenzionale o se facesse parte di un gioco.
Occorreva verificare se chi aveva il compito di sorvegliare i ragazzi avesse adottato tutte le cautele ragionevolmente necessarie per evitare il verificarsi dell'incidente.
Ed è proprio su questo punto che la difesa non ha fornito, secondo il giudice, una prova sufficiente.
Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda la valutazione della prevedibilità del rischio.
Il Tribunale ha ritenuto che il lancio di una palla di neve non costituisse un evento imprevedibile.
Al contrario, le caratteristiche della neve avrebbero dovuto essere valutate dagli adulti incaricati della vigilanza.
Una neve particolarmente bagnata può, infatti, essere compressa fino a formare palle molto compatte e pesanti. La presenza di ghiaccio può inoltre aumentare considerevolmente la pericolosità dell'impatto.
Secondo il giudice, quindi, il rischio che un oggetto di questo tipo potesse colpire una persona, soprattutto al volto o agli occhi, non poteva essere considerato estraneo alle normali conseguenze del gioco.
Il punto non è dunque vietare ogni attività ricreativa, ma verificare preventivamente le condizioni concrete nelle quali l'attività viene svolta e adottare le necessarie misure di vigilanza.
Ma un altro elemento ha assunto particolare rilievo nella decisione.
Secondo le testimonianze raccolte nel processo, la giovane che aveva riportato la lesione non stava partecipando attivamente al gioco delle palle di neve.
Al momento dell'impatto si trovava in posizione ricurva, probabilmente impegnata a preparare uno slittino.
Il lancio sarebbe avvenuto dopo che l'altra ragazza l'aveva chiamata, apparentemente nel tentativo di coinvolgerla nel gioco.
Il Tribunale ha quindi escluso che la vittima avesse accettato consapevolmente il rischio proprio dell'attività ludica o che si fosse introdotta in una zona destinata al gioco.
Particolarmente rilevanti sono stati anche gli accertamenti medico-legali. La consulenza tecnica disposta nel processo ha riconosciuto alla giovane un'invalidità permanente del 18%, collegata ai postumi dell'incidente. Tra le conseguenze considerate vi erano la riduzione della capacità visiva, la fotofobia, la lieve cataratta e il pregiudizio estetico derivante dall'asimmetria degli occhi.
Per la liquidazione del danno il Tribunale ha fatto riferimento alle Tabelle di Milano, applicate all'attualità, riconoscendo anche una maggiorazione del 5% in considerazione del maggiore affaticamento connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa.
La somma complessivamente liquidata ha superato i 160 mila euro, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
Da quell'episodio, avvenuto durante un'uscita organizzata in montagna, è nato un lungo contenzioso giudiziario conclusosi con una condanna al risarcimento di oltre 160mila euro.
Il caso è stato deciso dal Tribunale di Padova con la sentenza n. 1320 pubblicata il 26 agosto 2026, che affronta un tema particolarmente delicato: quali responsabilità gravano su chi organizza e sorveglia attività svolte da minori?
La vicenda risale alla fine di dicembre 2019. Una ragazza, all'epoca minorenne e appartenente a un gruppo scout, partecipava a un'uscita presso un rifugio situato a Castello Tesino, in provincia di Trento. Durante un momento di gioco all'aperto, un'altra ragazza, anch'essa minorenne, le lanciava una palla di neve. La palla, secondo quanto accertato nel giudizio, conteneva anche ghiaccio e colpiva violentemente l'occhio sinistro della giovane.
L'impatto provocava un'immediata emorragia. La ragazza veniva così accompagnata al pronto soccorso e successivamente trasferita presso una struttura ospedaliera specializzata. Gli accertamenti evidenziavano una ferita congiuntivale e un'abrasione corneale.
Quello che inizialmente poteva apparire come un incidente di gioco si trasformava, però, in un danno destinato a produrre conseguenze durature.
La difesa si fondava essenzialmente sulla natura dell'episodio: si trattava, secondo la prospettazione della convenuta, di un normale gioco sulla neve tra ragazzi.
Non sarebbe stato ragionevole impedire ai minori di giocare all'aperto e, soprattutto, l'evento dannoso sarebbe stato imprevedibile.
Ma chi organizza attività ricreative o educative deve prevenire ogni possibile rischio oppure è tenuto a tollerare una certa componente di imprevedibilità, inevitabilmente connessa al gioco e alle attività tra ragazzi?
Il riferimento normativo centrale è l'art. [[n2048cc ]] c.c., che disciplina la responsabilità dei genitori, dei tutori e di coloro che sono tenuti alla vigilanza sui minori.
La norma prevede una responsabilità per i danni cagionati dal minore, salvo che il soggetto chiamato a rispondere dimostri di non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso esaminato dal Tribunale, il problema non era quindi stabilire soltanto se il lancio fosse stato intenzionale o se facesse parte di un gioco.
Occorreva verificare se chi aveva il compito di sorvegliare i ragazzi avesse adottato tutte le cautele ragionevolmente necessarie per evitare il verificarsi dell'incidente.
Ed è proprio su questo punto che la difesa non ha fornito, secondo il giudice, una prova sufficiente.
Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda la valutazione della prevedibilità del rischio.
Il Tribunale ha ritenuto che il lancio di una palla di neve non costituisse un evento imprevedibile.
Al contrario, le caratteristiche della neve avrebbero dovuto essere valutate dagli adulti incaricati della vigilanza.
Una neve particolarmente bagnata può, infatti, essere compressa fino a formare palle molto compatte e pesanti. La presenza di ghiaccio può inoltre aumentare considerevolmente la pericolosità dell'impatto.
Secondo il giudice, quindi, il rischio che un oggetto di questo tipo potesse colpire una persona, soprattutto al volto o agli occhi, non poteva essere considerato estraneo alle normali conseguenze del gioco.
Il punto non è dunque vietare ogni attività ricreativa, ma verificare preventivamente le condizioni concrete nelle quali l'attività viene svolta e adottare le necessarie misure di vigilanza.
Ma un altro elemento ha assunto particolare rilievo nella decisione.
Secondo le testimonianze raccolte nel processo, la giovane che aveva riportato la lesione non stava partecipando attivamente al gioco delle palle di neve.
Al momento dell'impatto si trovava in posizione ricurva, probabilmente impegnata a preparare uno slittino.
Il lancio sarebbe avvenuto dopo che l'altra ragazza l'aveva chiamata, apparentemente nel tentativo di coinvolgerla nel gioco.
Il Tribunale ha quindi escluso che la vittima avesse accettato consapevolmente il rischio proprio dell'attività ludica o che si fosse introdotta in una zona destinata al gioco.
Particolarmente rilevanti sono stati anche gli accertamenti medico-legali. La consulenza tecnica disposta nel processo ha riconosciuto alla giovane un'invalidità permanente del 18%, collegata ai postumi dell'incidente. Tra le conseguenze considerate vi erano la riduzione della capacità visiva, la fotofobia, la lieve cataratta e il pregiudizio estetico derivante dall'asimmetria degli occhi.
Per la liquidazione del danno il Tribunale ha fatto riferimento alle Tabelle di Milano, applicate all'attualità, riconoscendo anche una maggiorazione del 5% in considerazione del maggiore affaticamento connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa.
La somma complessivamente liquidata ha superato i 160 mila euro, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.