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Gestione abusiva di rifiuti: presuppone una condotta non occasionale

Gestione abusiva di rifiuti: presuppone una condotta non occasionale
Il reato di "gestione abusiva di rifiuti" presuppone un complesso di azioni e, dunque, non può ritenersi integrato in presenza di una condotta assolutamente occasionale.
Quand’è che può dirsi configurato il reato di “gestione abusiva di rifiuti”, di cui all’art. 256 del Codice dell’ambiente?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24115 del 2017, si è occupata proprio di un caso in cui un imputato era stato accusato di aver commesso tale reato, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, il Tribunale di Milano aveva condannato un imputato per il reato di “gestione abusiva di rifiuti”, di cui all’art. 256 del d. lgs. n. 152 del 2006 (T.U. ambiente), in quanto questi avrebbe trasportato 100 kg di rame in mancanza delle necessaria autorizzazione.

L’imputato, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di impugnare la sentenza dinanzi la Corte di Cassazione, nella speranza di ottenerne l’annullamento.

Secondo il ricorrente, in particolare, il trasporto oggetto di contestazione era stato effettuato occasionalmente, da un privato mediante un mezzo proprio e senza fini di lucro, con la conseguenza che lo stesso non poteva ritenersi integrare la fattispecie di cui all’art. 256 sopra citato.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle osservazioni svolte dall’imputato, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, in proposito, che una condotta può essere qualificata come “attività di gestione di rifiuti", penalmente rilevante, solo quando la stessa non appaia un’attività meramente occasionale.

La fattispecie penale in questione, infatti, punisce la “attività” di “raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione”, concentrando “il disvalore d'azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale”.

Nel caso di specie, invece, dagli accertamenti effettuati, era emersa l’occasionalità della condotta posta in essere dall’imputato, con la conseguenza che la stessa non poteva essere ricondotta nell’ambito di applicabilità dell’art. 256 T.U. ambiente.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dall’imputato, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al Tribunale di Milano, affinchè il medesimo decidesse nuovamente sulla questione, sulla base dei principi sopra enunciati.



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