Con l'
ordinanza n. 4110 del 24 febbraio 2026, la
Corte di Cassazione ha messo nero su bianco un principio che molti genitori separati attendevano da tempo:
un genitore è libero di trasferirsi in un'altra regione anche portando con sé il figlio minore, a prescindere dall'approvazione dell'altro. Non si tratta di una licenza assoluta a fare ciò che si vuole, ma di un riconoscimento formale e importante che la
libertà personale di circolazione - garantita dall'art.
16 della Costituzione italiana - non può subire restrizioni sproporzionate per il solo fatto di essere genitori.
Gli Ermellini smontano, così, una logica che aveva spesso portato i tribunali di merito a vincolare il genitore cosiddetto "collocatario" a una
residenza fissa, quasi fosse una pena accessoria alla separazione. Il messaggio è chiaro:
la genitorialità non è una prigione, e nessun diritto - nemmeno quello sacrosanto del figlio a crescere con entrambi i genitori - può diventare uno strumento di controllo sulla vita dell'altro adulto.
Libertà individuale e bigenitorialità: un equilibrio possibile
La Cassazione affronta con lucidità il cuore del problema: come si bilanciano, nella pratica, due diritti che sembrano collidere? Da un lato c'è il genitore con cui il figlio vive principalmente - spesso, ma non sempre, la madre - che ha tutto il diritto di ricostruirsi una vita, magari tornando nella propria regione di origine per motivi familiari o professionali. Dall'altro c'è il
diritto del minore alla bigenitorialità, tutelato dall'
art. 337 ter del c.c., che garantisce al bambino il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali.
La Suprema Corte rigetta con fermezza l'idea che, per proteggere questo secondo diritto, sia necessario sacrificare totalmente il primo. Nel nostro ordinamento, ogni tutela giuridica deve confrontarsi con le altre, trovando un punto di equilibrio ragionevole. Impedire a una madre di tornare nella propria città natale per stare vicino ai genitori anziani o per accettare un nuovo
lavoro significherebbe trasformare un legame affettivo - quello con il figlio - in una forma surrettizia di
limitazione della libertà personale. E questo, ricordano i giudici, non è né giusto né legalmente fondato.
Quando il trasferimento è legittimo
Naturalmente, il diritto di spostarsi non è privo di limiti. La libertà del genitore deve sempre confrontarsi con il superiore interesse del minore, che rimane il faro orientativo di ogni decisione giudiziaria in materia familiare. La Cassazione chiarisce che il giudice è chiamato a valutare le ragioni concrete che motivano il trasferimento, escludendo che si tratti di una mossa volta semplicemente a ostacolare il rapporto tra il figlio e l'altro genitore. Un cambio di residenza è giustificato quando risponde a esigenze reali e documentabili. In particolare, occorre verificare che ricorrano condizioni quali:
-
motivi lavorativi concreti o necessità di supporto familiare documentate;
-
l'assenza di intenti emulativi o comportamenti ostruzionistici nei confronti dell'altro genitore;
-
una concreta prospettiva di miglioramento della qualità di vita del minore;
-
la volontà di non escludere l'altro genitore dal percorso di vita del figlio.
Un trasferimento motivato dalla pura volontà di rendere impossibili le visite del padre, ad esempio, è un caso radicalmente diverso da quello di una madre che si sposta per assistere un genitore malato. La tecnologia e i moderni mezzi di trasporto, del resto, hanno reso la distanza geografica molto meno invalidante di quanto non fosse in passato: videochiamate quotidiane, weekend lunghi e vacanze condivise permettono di mantenere relazioni genitoriali significative anche quando le abitazioni distano centinaia di chilometri. Questo aspetto, già riconosciuto dalla giurisprudenza più attenta, viene confermato con chiarezza dai giudici di legittimità.
Il ruolo del giudice: valutare, non punire
Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia riguarda il modo in cui il
giudice deve comportarsi di fronte a un
trasferimento già avvenuto senza accordo. La Cassazione è categorica:
non scatta alcun automatismo sanzionatorio. Il fatto che un genitore si sia spostato senza il consenso dell'altro non lo trasforma automaticamente in un soggetto inadeguato alla cura del figlio, né autorizza il
tribunale a ordinare il rientro forzato del minore come se si trattasse di una punizione per l'adulto che ha trasgredito.
Il compito del magistrato è, piuttosto, quello di analizzare la nuova situazione di fatto nella sua complessità, chiedendosi quale collocazione risponda meglio all'interesse concreto del bambino: restare con il genitore che si è trasferito, oppure essere affidato prevalentemente a quello rimasto nella residenza originaria. La decisione deve basarsi esclusivamente sul benessere del minore, tenendo conto della sua rete affettiva, del contesto scolastico, delle relazioni sociali e della qualità del legame con entrambi i genitori.
In nessun caso, dunque, la risposta giudiziaria può essere una ritorsione automatica che penalizzi, di riflesso, il bambino. La genitorialità condivisa rimane l'obiettivo, anche a distanza: ciò che conta non è la prossimità fisica tra le abitazioni, ma la qualità e la continuità del rapporto tra il figlio e ciascuno dei suoi genitori.