Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

La frode fiscale è punibile anche a titolo di dolo eventuale

La frode fiscale è punibile anche a titolo di dolo eventuale
Ai fini della condanna per frode fiscale è sufficiente la sussistenza del dolo eventuale, intenso come lucida accettazione, da parte dell’agente, dell’evento lesivo e, quindi, anche del fine di evasione fiscale o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta.
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12680/2020, si è pronunciata in ordine alla possibilità o meno di considerare un soggetto punibile per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 2 della legge reati tributari, anche a titolo di dolo eventuale.

La questione sottoposta all’esame degli Ermellini era nata in seguito all’emissione del decreto con cui era stato disposto il sequestro preventivo di alcune somme, detenute da una società, in quanto considerate il profitto del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 2 della legge reati tributari, commesso al fine di evadere l’IVA.
Di fronte al rigetto della relativa istanza di riesame da parte del Tribunale adito, la suddetta società proponeva ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, in particolare, una violazione di legge con riferimento all’art. 321 del c.p.p. e all’art. 2 della legge reati tributari, con riferimento alla configurabilità del fumus commissi delicti del reato contestatole, in ragione del quale era stato disposto il sequestro.
La ricorrente ha, infatti, evidenziato come, mentre la lettera dell’art. 2 della legge reati tributari richiedeva la sussistenza, in capo all’agente, del dolo specifico, nel caso di specie non fosse configurabile alcuna tipologia di dolo, essendosi trattato, piuttosto, di una condotta colposa, la quale, a suo avviso, differiva anche dal dolo eventuale. Secondo la ricorrente, dunque, doveva essere ritenuta errata la tesi sostenuta da Tribunale adito in sede di Riesame, il quale aveva accolto una nozione di dolo eventuale corrispondente a quella di “colpa paradigmatica”, considerandolo, altresì, compatibile con il dolo specifico richiesto dall’art. 2 della legge reati tributari.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Gli Ermellini hanno, innanzitutto, evidenziato come la costante giurisprudenza di legittimità consideri il dolo eventuale compatibile con il dolo specifico richiesto dall’art. 2 della legge reati tributari (cfr. Cass. Pen., 28158/2019; Cass. Pen., n. 52411/2018). I giudici della Suprema Corte si sono pronunciati in tal senso sia perché la finalità di evadere le imposte è ulteriore rispetto al fatto tipico, sia perché il reato di cui all’art. 2 della legge reati tributari è un reato di pericolo e non di danno e, quindi, prescinde da un’effettiva evasione del debito tributario, sia, ancora, perché la prevalente giurisprudenza, specie in materia di furto e di ricettazione, considera compatibili dolo eventuale e dolo specifico.

Anche con riferimento al caso de quo la Cassazione ha ritenuto opportuno uniformarsi all’indirizzo che ritiene configurabile il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti anche in caso di dolo eventuale, dovendo esso essere intenso come lucida accettazione, da parte dell’agente, dell’evento lesivo e, quindi, anche del fine di evasione fiscale o di indebito rimborso, come conseguenza della sua condotta.

Secondo il principio di diritto affermato anche dalle Sezioni Unite, infatti, "il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi" (Cass. Pen., SS.UU., n. 38343/2014; Cass. Pen., n. 14663/2018).

Alla luce di tali elementi, gli Ermellini hanno, dunque, considerato correttamente motivata l’ordinanza impugnata. Il Tribunale, infatti, ai fini dell'affermazione del fumus commissi delicti in ordine al dolo del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ha valorizzato elementi concernenti, in particolare: la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa, la durata e la ripetizione dell'azione, il comportamento successivo al fatto, nonché il fine della condotta.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.