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Fotografo non riprende il momento della comunione della figlia: condannato al risarcimento dei danni

Fotografo non riprende il momento della comunione della figlia: condannato al risarcimento dei danni
Il giudice di pace di Torre Annunziata ha condannato un fotografo a risarcire ai genitori di una minore la somma di oltre tremila euro poiché non aveva ripreso il momento della comunione della figlia.
Se il fotografo non riprende il momento della comunione di vostro figlio, avete diritto al risarcimento del danno?

Stando a quanto affermato dal giudice di pace di Torre Annunziata, in una sentenza del 18 ottobre 2017, sembrerebbe proprio di sì!

Il caso sottoposto all’esame del giudice di pace ha visto come protagonista due genitori, che avevano agito in giudizio nei confronti di un fotografo, al quale chiesto di eseguire un servizio fotografico, in occasione della comunione della figlia.

Il fotografo, tuttavia, non aveva ripreso il momento cruciale della cerimonia, con la conseguenza che i genitori si erano rivolti al giudice, al fine di veder dichiarato risolto il contratto per servizio fotografico stipulato col professionista, nonché di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del “mancato esatto adempimento della prestazione”.

Il giudice di pace riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dai genitori, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava il giudice, infatti, che, dalla visione del filmato prodotto in corso di causa, emergeva senz’ombra di dubbio che al momento del ricevimento dell’eucarestia il fotografo non aveva ripreso la figlia degli attori.

Evidenziava il giudice, in proposito, che quello era certamente “il momento più bello della funzione” e che sicuramente tale prestazione doveva considerarsi “essenziale”.

Il giudice riteneva, dunque, che il comportamento del fotografo (il quale si era, peraltro, reso conto di aver saltato la ripresa) fosse stato “molto grave”, dal momento che egli aveva incassano la somma di euro 70,00 a fronte di una controprestazione che non era stata conforme alle pattuizioni.

Rilevava il giudice, peraltro, che il fotografo in questione, invece di fornire un servizio, aveva fornito un vero e proprio “disservizio”, che aveva sicuramente creato nei genitori e nella minore “stati di ansia e stress”.

Alla luce di tali considerazioni, il giudice di pace accoglieva la domanda risarcitoria proposta dai genitori della minore, procedendo ad una valutazione equitativa del danno dai medesimi subito (art. 1226 c.c.)., che veniva quantificato in più di tremila euro.


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