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Il Fondo Vittime della Strada paga solo se il colpevole è sconosciuto

Il Fondo Vittime della Strada paga solo se il colpevole è sconosciuto
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada risarcisce il danneggiato anche quando il colpevole viene identificato nel corso del processo.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23710 del 22 novembre 2016, si è occupata di circolazione stradale e, nello specifico, della richiesta di risarcimento al “Fondo vittime della strada”.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Venezia aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta rigettato la domanda di risarcimento al “fondo vittime della strada”, avanzata da un soggetto a seguito della morte del figlio in occasione di un sinistro stradale.

La vittima del sinistro, nella ricostruzione dell’attore, era stata investita da un’autovettura non identificata, che lo aveva sbalzato al centro della carreggiata, ove, poi, veniva ripetutamente colpito da più auto, rimaste parimenti sconosciute e non identificate (nè per targa, nè in altro modo).

Solo una vettura veniva riconosciuta; il conducente di questa, quindi identificato, veniva assolto, in sede penale, per non aver commesso il fatto.

La Corte d’appello, tuttavia, non riteneva attendibile tale ricostruzione dei fatti, ritenendo accertato che la vittima del sinistro non era stata investita “da più autovetture”, bensì solo da quella vettura condotta dall’uomo poi assolto in sede penale.

Il ricorso proposto dal padre della vittima, secondo la Cassazione, poteva ritenersi fondato; l'art. 19 della legge n. 990 del 1969 (istitutiva del fondo vittime della strada), prevede che il danneggiato promuova richiesta risarcitoria al Fondo e debba provareoltre al fatto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo (o natante), che questo è rimasto sconosciuto, essendo a tal riguardo sufficiente la dimostrazione che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purchè egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi”.

Nel caso risultino integrati tali presupposti, il danneggiato potrà agire in giudizio nei confronti dell’impresa assicuratrice designata dal Fondo per il risarcimento, a prescindere dal fatto che, nel corso del giudizio, venga identificato il responsabile del sinistro.

In questo caso, infatti, il giudizio dovrà proseguire nei confronti dell’assicurazione, la quale poi potrà agire in via di regresso nei confronti del responsabile.

Nel caso di specie, dunque, la Corte d’appello aveva sbagliato la valutazione nel merito, in quanto aveva escluso il risarcimento sul semplice presupposto che risultava essere stato individuato il responsabile dell’incidente.

Secondo la Cassazione, infatti, la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell’impresa assicuratrice designata per il risarcimento, rimane “stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l’identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal padre della vittima deceduta, rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse in base ai principi sopra enunciati.


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