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Ferie non godute, se vai in pensione ti spettano 350 euro per ogni giorno accumulato: ecco come ottenerli

Lavoro - -
Ferie non godute, se vai in pensione ti spettano 350 euro per ogni giorno accumulato: ecco come ottenerli
Nelle aziende ospedaliere la mancata fruizione sistematica del riposo può incidere notevolmente sulla qualità delle prestazioni e sulla salute psico-fisica del personale
Da tempo le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti evidenziano criticità nella gestione delle ferie arretrate nel Servizio sanitario nazionale, con tempi che parlano di oltre 50.000 giornate non godute per il personale in alcune amministrazioni regionali.
Ed è notizia di questi giorni che un dipendente di un'azienda ospedaliera, andato in pensione con oltre cento giorni di ferie non godute, ottiene un indennizzo complessivo stimato in circa 60mila euro.

La vertenza, si apprende sulla pagina web del quotidiano della sanità, si è chiusa in pochi mesi con una transazione che ha riconosciuto circa 350 euro per ciascun giorno di ferie non fruito. L'azienda sanitaria ha inoltre versato i relativi oneri contributivi sull'indennizzo, con effetti positivi anche sul trattamento pensionistico del medico.

Il caso riporta l'attenzione non solo sull'aspetto economico, ma anche sulla tutela del diritto al riposo, tema particolarmente delicato nel settore sanitario, dove carichi di lavoro elevati e carenze di personale espongono spesso i professionisti a stress prolungato e burnout.

Secondo quanto prescritto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2033, il lavoratore dipendente deve utilizzare 2 settimane di ferie durante l'anno di maturazione; i giorni residui – quelli contenuti nella parte bassa della busta paga – potranno essere goduti entro i 18 mesi successivi. Ad esempio, le ferie maturate nel 2025 dovevano essere godute metà nel 2025 e le restanti nei 18 mesi successivi al 31 dicembre 2025 (ossia, entro il 30 giugno 2027).

Ma cosa succede se le ferie non sono state godute entro le scadenze previste per legge (o dalla contrattazione collettiva)?

Se il dipendente non fruisce delle quattro settimane di ferie nei tempi previsti, c'è il divieto di monetizzazione: ossia, le ferie non possono essere pagate in busta paga. Pertanto, non è possibile trasformare le ferie in una somma di denaro.

In materia si richiama, inoltre, l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, laddove si definisce il diritto alle ferie retribuite come fondamentale e di fatto irrinunciabile, in quanto diretto al recupero delle energie psicofisiche spese dal lavoratore per la prestazione lavorativa svolta. La Corte di Giustizia europea, dal canto suo, ha poi ripetutamente affermato come il succitato art. 7 della direttiva 2003/88/CE vada interpretato nel senso che esso "osta ad una normativa nazionale che preveda il mancato riconoscimento dell'indennizzo per le ferie di cui il lavoratore non abbia potuto usufruire per causa al medesimo non imputabile prima della data della cessazione del rapporto " (sul punto si v. Corte UE 18.01.2024 in causa C-218/22, punti da 48 a 50).

La delicata questione delle sorti delle ferie pregresse e non godute è stata affrontata anche dall'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. Il contratto collettivo - sottolinea l'ARAN - in linea con il dettato costituzionale conferma il carattere di irrinunciabilità delle ferie stesse; pertanto, la questione delle ferie pregresse e non godute configura " un'eccezione non contemplata neanche dalla normativa contrattuale " (cfr. parere ARAN del 09.02.2024 e art. 28 del CCNL 16.10.2008).

Secondo costante giurisprudenza - tenuto anche conto del vigente divieto di monetizzazione delle ferie - è onere dell'amministrazione vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti. La mancata fruizione sistematica del riposo può incidere sulla qualità delle prestazioni e sulla salute psico-fisica del personale, aumentando il rischio di burnout, soprattutto nei reparti sottoposti a maggiore pressione assistenziale.

In particolare - anche alla luce dei principi enunciati dalla giurisprudenza europea (Corte UE 6.10.2018 in causa C-684/16, punti da 45 a 47) - il datore di lavoro:
  • non può sottrarre automaticamente al lavoratore il diritto alle ferie dopo aver preso atto della loro mancata fruizione entro i tempi contrattuali;
  • prima di poter “azzerare” il contatore delle ferie maturate e non godute, ha l'onere di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse messo effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto;
  • è tenuto ad assicurarsi che il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario anche formalmente - a fruirne in tempo utile a garantire che le stesse siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte. Qualora ciò non accada, sarà quindi possibile attivarsi nei confronti del datore di lavoro per richiedere il pagamento dell'indennità relativa ai giorni di ferie accumulati negli anni, nella misura pari alla retribuzione lorda per ogni giorno non goduto, oltre ai riflessi previdenziali.

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