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Etilometro: valido anche in caso di malfunzionamento

Etilometro: valido anche in caso di malfunzionamento
L'alcoltest è valido anche con la dicitura "volume insufficiente".
La Corte di Cassazione con la pronuncia del 6 agosto 2021, n. 30801 ha confermato il principio secondo il quale il reato di guida in stato di ebbrezza disciplinato dall'art. 186 del Codice della strada sia configurabile anche quando lo scontrino dell'alcoltest riporti l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle soglie di punibilità previste ma contenga anche la dicitura "volume insufficiente", se l'apparecchio non segnala un irregolare funzionamento.
Nello specifico l'art. 186 del Codice della strada punisce chiunque guidi in stato di ebbrezza, nel caso in cui il fatto non costituisca più grave reato. Al momento il valore limite legale "normale" di alcolemia stabili per poter guidare un veicolo senza incorrere in sanzioni è di 0,5 g/L.
La stima dei valori del tasso alcolemico può essere effettuata tramite analisi di un campione di sangue venoso periferico oppure la cd. "prova del palloncino" o alcoltest, che consiste in una più facile e veloce analisi del respiro tramite l'etilometro. I problemi sono sorti nei casi di malfunzionamento di questo strumento di misurazione.
Un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza. Ciò è legato all'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici volti a verificare il corretto funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura. Ne consegue che ricade sull'imputato l'onere di fornire prova contraria all'accertamento in modo da dimostrare l'assenza e l'inattualità dei controlli. Ancora la Cassazione ha chiarito, inoltre, che, in caso mancata stampa dello scontrino, l'esito della verifica del tasso alcolemico può essere annotato nel verbale di contestazione e può formare oggetto di testimonianza da parte degli agenti accertatori, non essendo necessario procedere alla stampa dei risultati del test.
Nel caso in esame l'imputato era stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. art. 186 del Codice della strada dopo che la Polizia era intervenuta a seguito della segnalazione di un sinistro. L'imputato, in evidente stato confusionale, era andato a collidere con la propria auto contro un palo della luce. L'esame alcolemico, accertato mediate etilometro, aveva rilevato valori oltre il limite massimo di legge.
Nel ricorso in Cassazione, la difesa dell'imputato aveva sostenuto che la misurazione effettuata sul luogo era viziata ed inattendibile in quanto l'apparecchio impiegato aveva emesso due scontrini contenenti quale annotazione del rilevamento "volume d'aria insufficiente".
La Suprema Corte, rigettando la tesi difensiva, ha ribadito il principio oramai consolidato secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 del Codice della strada è configurabile anche quando lo scontrino dell'alcoltest riporti un valore del tasso alcolemico superiore al valore limite e contenga la dicitura "volume insufficiente". Tale messaggio, infatti, evidenzia solo che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria ed è, quindi, inidonea ad invalidare l'esito dell'alcoltest.
Rimane minoritario l'orientamento secondo il quale, nella medesima situazione esposta, sia necessario accertare, attraverso una accurata verifica delle modalità di funzionamento della macchina, se l'insufficienza del volume abbia o meno inficiato il risultato del testo espresso in parametri numerici (Cass. pen., Sez. IV, n. 23520 del 7/06/2016).

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