
Tale elemento, peraltro, è di grande importanza: la data, infatti, può rilevare per determinare l’eventuale incapacità del de cuius, che renderebbe il testamento olografo suscettibile di annullamento.
Ma, laddove sia evidente che l’inesattezza nell’indicazione della data sia frutto di un mero errore materiale, è ammissibile la rettifica da parte del giudice? Proprio su tale questione si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 37228 del 29 novembre 2021.
Nella motivazione del provvedimento citato, in particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che “l'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta, cioè ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto”. L'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza di un mero errore materiale del testatore e circa l'esclusione dell'intenzione del testatore d'indicare volutamente una data impossibile (evenienza che invece renderebbe annullabile il testamento, perchè equivalente a data inesistente) è peraltro incensurabile in cassazione, qualora sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto.
Per tali ragioni, se il testatore omette ad esempio di separare con il punto, per pura dimenticanza, il mese dall'anno, la rettifica è sicuramente ammissibile.
Il caso concreto sul quale si è dovuta pronunciare la Cassazione, in particolare, riguardava la successione testamentaria di un soggetto che aveva redatto un testamento olografo e lo aveva datato in modo impreciso, non separando con alcun segno grafico il mese e l’anno.
Il Tribunale, adito da alcuni degli eredi, aveva dunque dichiarato la validità del testamento del defunto, rigettando le domande volte a fare accertare l'invalidità della scheda, per difetto di forma in relazione alla data del testamento e per incapacità naturale del testatore.
Avverso tale sentenza era poi stato proposto appello, ma la Corte d'appello lo aveva rigettato, sicchè la causa era giunta in Cassazione, alla quale era stata prospettata – con esclusivo riferimento agl aspetti ora rilevanti – l’invalidità del testamento per omessa indicazione della data ai sensi dell'art. 602 c.c. Ritenendo tale censura inammissibile, la Suprema Corte ha dunque operato le importanti precisazioni di cui si è dato notizia.
Redazione Giuridica