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Divorzio: chi paga la scuola privata ai figli?

Famiglia - -
Divorzio: chi paga la scuola privata ai figli?
La Cassazione affronta di nuovo il tema delle spese scolastiche dei figli in caso di divorzio: cosa succede?
Di recente, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la questione della divisione tra i genitori divorziati delle spese per i bisogni dei figli, di cui ci siamo occupati anche in alcuni recenti articoli.
In particolare, in questo caso si trattava di stabilire a chi spetta pagare la retta della scuola privata dei figli.


Nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte, il padre si opponeva al pagamento della scuola privata per la figlia.
L'uomo infatti preferiva che la ragazza frequentasse una scuola pubblica.
Tuttavia la madre, non contenta del rifiuto dell'ex marito, proponeva ricorso, chiedendo a quest'ultimo il pagamento della retta scolastica.


La Corte d’Appello di Roma rigettava il ricorso dell’ex moglie, ritenendo che l'uomo non potesse essere obbligato a pagare la retta della scuola privata per la figlia, se non era d'accordo.


La madre tuttavia non si arrendeva e proponeva ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, ribaltando la decisione della Corte d’Appello, riconosceva l’obbligo del padre di sostenere comunque le spese relative all’istruzione privata della figlia, anche in assenza di accordo o consenso (ordinanza n. n. 14564/2023).


La decisione della Cassazione è basata su due diverse ragioni.
La prima, riguarda la scelta dello stile di vita del figlio da parte del genitore affidatario (che spesso e volentieri è la madre).
Secondo la legge (art. 337 ter del c.c.), difatti, ciascun genitore può decidere autonomamente in merito anche alle spese di straordinaria amministrazione, senza il consenso dell’altro genitore (non affidatario).


Solo in caso di “decisioni di maggiore interesse” - sottolinea la Corte - è richiesto il necessario consenso di entrambi i genitori.
Per la Corte di Cassazione, dunque, la scelta riguardante il tipo di istruzione da dare ai figli non rientrava tra queste ultime.
E quindi la madre (quale genitore affidatario) ben poteva liberamente scegliere la forma di istruzione privata per la figlia, senza dover prima chiedere l’assenso del padre.


La seconda ragione ricordata dalla Cassazione, invece, riguarda il potere di controllo del giudice in materia di mantenimento dei figli in caso di divorzio.
La Corte ribadisce che spetta al giudice controllare la legittimità delle scelte del genitore affidatario sullo stile di vita del figlio.


In particolare, il giudice deve valutare se le decisioni del genitore affidatario siano prese nell’esclusivo interesse del minore. E soprattutto, se siano proporzionate allo stile di vita ed al reddito di entrambi i genitori.


Così, secondo la pronuncia in esame, la preferenza per la scuola privata da parte di un genitore non è sindacabile dall'altro genitore che sia in disaccordo, se considerata dal giudice legittima: ossia, preferibile per i figli e compatibile con il complessivo reddito familiare.


La Suprema Corte ha quindi annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello.


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