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Il dipendente trasferito in una nuova sede può rifiutarsi di prestare servizio?

Lavoro - -
Il dipendente trasferito in una nuova sede può rifiutarsi di prestare servizio?
In caso di trasferimento del lavoratore non adeguatamente giustificato il rifiuto del lavoratore di prestare servizio presso la sede di destinazione deve essere proporzionato all’inadempimento del datore di lavoro.
Se il datore di lavoro trasferisce un dipendente in una sede lavorativa diversa, quest’ultimo può rifiutarsi di prestare servizio?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29054 del 5 dicembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore dalla società datrice di lavoro.

Nello specifico, la società datrice di lavoro aveva motivato il licenziamento sulla base di un presunto “giustificato motivo soggettivo”, in quanto il lavoratore si sarebbe assentato ingiustificatamente dal lavoro.

Secondo la Corte d’appello, tuttavia, tale asserito “giustificato motivo soggettivo” appariva privo di fondamento, in quanto il lavoratore aveva semplicemente “reagito” ad un comportamento illegittimo del datore di lavoro, che l’aveva trasferito in un’altra sede.

Ritenendo la decisione ingiusta, la società datrice di lavoro aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo la ricorrente, in particolare, la Corte d’appello, nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento, non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 2103 c.c. e all’art. 41 Cost., avendo la stessa “ritenuto illegittimo il trasferimento” sulla base di “fatti successivi al momento in cui esso era stato disposto”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla società datrice di lavoro, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Evidenziava la Cassazione, infatti, che “il mutamento della sede lavorativa deve essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive”, in mancanza delle quali la condotta del datore di lavoro deve considerarsi illecita e tale da giustificare “la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di un’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti”.

Precisava la Cassazione, sul punto, che, in ogni caso, “in caso di trasferimento non adeguatamente giustificato”, il rifiuto del lavoratore di prestare servizio presso la sede di destinazione “deve essere proporzionato all’inadempimento datoriale ai sensi dell’art. 1460, comma 2, c.c.”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, il rifiuto del lavoratore di prestare servizio nella nuova sede “deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria”.

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione rilevava che la Corte d’appello, nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore, aveva dato corretta applicazione ai principi sopra esposti, ritenendo “del tutto proporzionata” la reazione del lavoratore, che aveva comunque messo “a disposizione le sue energie lavorative presso la legittima sede di lavoro”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando la ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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