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Cosa si intende per "circolazione stradale"?

Cosa si intende per "circolazione stradale"?
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che, nel concetto di “circolazione stradale”, rientrano anche la sosta del veicolo e le operazioni di carico/scarico merci dal veicolo stesso.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27759 del 22 novembre 2017, si è occupata di un interessante caso di sinistro stradale, fornendo alcune precisazioni in merito al concetto stesso di “circolazione stradale” (art. 2054 c.c.).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti di un altro soggetto e della relativa compagnia assicurativa, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro.

Nello specifico, l’attore, mentre si trovava vicino all’ingresso della sua azienda, era stato colpito alla gamba da un grande cancello che, trasportato sopra il trattore condotto dal convenuto, “era improvvisamente scivolato a causa di un piccolo spostamento del mezzo”.

Il Tribunale, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dal danneggiato e la sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello di Cagliari.

Secondo i giudici dei primi due gradi di giudizio, infatti, non sarebbero state applicabili, al caso di specie, le norme dettate in tema di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica, in quanto non si trattava di un vero e proprio “sinistro stradale”, dal momento che il trattore non era in movimento e non si poteva parlare, pertanto, di “circolazione stradale”.

Il danneggiato, dunque, aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover dar ragione al danneggiato, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, in primo luogo, che la medesima Corte, con la sentenza a Sezioni Unite n. 8620 del 29 aprile 2015, aveva precisato che, nel concetto di “circolazione stradale”, deve ricomprendersi “anche la sosta del veicolo” e che “le operazioni di carico o scarico del veicolo sono in funzione del suo avvio nel flusso della circolazione, così come qualsiasi atto di movimentazione di esso o delle sue parti (quale apertura, chiusura sportelli ecc), con la conseguenza che, quando avvengano sulla pubblica via, danno luogo all'applicabilità della normativa sull'assicurazione per la R.C.A.”.

Ricordava la Cassazione, inoltre, che le Sezioni Unite avevano precisato, altresì, che “per l'operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale (…), risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo, semprechè che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere”.

Evidenziava la Cassazione, dunque, che, nel caso di specie, il trattore in questione era incontestabilmente un “mezzo di trasporto e che “l'operazione di carico e scarico di un pesante cancello costituisce un utilizzo non certo abnorme del trattore, date le sue specifiche qualità”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, la Corte d'appello, pur essendosi pronunciata molti mesi dopo la pubblicazione della suindicata sentenza delle Sezioni Unite, non si era “in alcun modo confrontata con essa”, poiché essa non era stata in alcun modo richiamata o considerata.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal danneggiato, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la stessa provvedesse a valutare se la vicenda in esame potesse o meno rientrare nei termini di cui alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, stabilendo “se sussista o meno il requisito della ‘circolazione stradale’ idoneo a rendere operativa la garanzia assicurativa”.


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