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Il controllore può essere anche il controllato?

Il controllore può essere anche il controllato?
In tema di taratura dei dispositivi di rilevazione delle violazioni al codice della strada, il produttore dello strumento non può essere anche colui che lo controlla e lo tara.
I dispositivi di rilevazione elettronica delle violazioni al codice della strada possono essere tarati dal soggetto produttore dei dispositivi stessi?

Il giudice di pace di Bassano del Grappa (VI), con la sentenza n. 271 del 29 settembre 2017, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Il caso sottoposto all’esame del giudice di pace ha avuto come protagonista un soggetto che aveva deciso di impugnare il verbale con il quale gli era stata comminata, ai sensi dell'art. art. 142 del Codice della strada codice della strada, una multa per eccesso di velocità, rilevato da dispositivo elettronico “telelaser”. 
 
Secondo il ricorrente, in particolare, non sussistevano prove sufficienti circa la sua responsabilità e mancava la dimostrazione del perfetto funzionamento del telelaser, della sua omologazione e della sua taratura.
 
Il Giudice di Pace riteneva, in effetti, di dover aderire alle osservazioni svolte dal ricorrente, accogliendo la relativa opposizione, in quanto fondata.
 
Osservava il giudice di pace, infatti, che, in base a quanto previsto dalla giurisprudenza (ad esempio, dalla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 7797 del 2015 e dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9972 del 2016), ai fini della legittimità della multa, tutte le apparecchiature tecniche, compreso il telelaser, devono essere sottoposte “a necessarie e periodiche verifiche e tarature”, in assenza delle quali “l'accertamento di infrazione è invalido”.
 
Ebbene, nel caso di specie, il documento, prodotto dall’Amministrazione comunale, relativo alla taratura dell’apparecchio, non apparivaidoneo a costituire valida prova dell'avvenuta taratura” in quanto la stessa era stata effettuata dalla stessa società che era anche proprietaria dello strumento, che non era nemmeno accreditata “presso il sistema nazionale di taratura.
 
Evidenziava il giudice di pace, in proposito, che tale conclusione appariva logica e scontata, “atteso che chi produce l'apparecchio non può essere anche colui che lo controlla e lo tara e cioè sia soggetto controllore e soggetto controllato”.
 
Alla luce di tali considerazioni, il giudice di pace accoglieva l’opposizione proposta dal multato, annullando il verbale oggetto di contestazione. 


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