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Il conto va in rosso? Ecco cosa aspettarsi dalla banca

Il conto va in rosso? Ecco cosa aspettarsi dalla banca

Se il correntista non sottoscrive un contratto di apertura del credito ed il suo conto corrente va in rosso è inadempimento contrattuale.

Si parla di conto corrente in rosso quando un soggetto, correntista, spende più di soldi di quelli che ha, creando così un debito, una passività, che determina il maturare di interessi moratori.
Per prassi, la banca non consente ai propri clienti di sostenere spese superiori al deposito in essere sul conto corrente ed anche quando ciò accade, sono comunque previsti dei limiti. Ove si tratti infatti di piccole somme, di solito il correntista non riceve solleciti e/o segnalazioni dalla sua filiale di riferimento sebbene gli interessi moratori inizino a maturare. Nel caso, per contro, in cui si tratti di somme considerevoli, la banca provvede subito ad inviare l’ordine di rientro immediato con lettera raccomandata, accompagnata dalla revoca di una serie di benefici (carte di credito, libretto assegni).
Vediamo allora qualche esempio.
Nel caso di pagamenti con il bancomat, se il correntista tenta di eseguire un pagamento per una somma superiore rispetto a quella in deposito, è lo stesso POS che nega la transazione ed avvisa il venditore che l’acquisto non può essere eseguito per insufficienza fondi.
Diversamente succede in caso di emissione di assegni bancari per importi eccedenti quelli presenti in conto. Ove il correntista, infatti, emetta un assegno “scoperto”, l’istituto bancario avvisa subito il cliente invitandolo al versamento tempestivo dell’importo necessario alla copertura del titolo.
Ma cosa accade se il correntista si rifiuta di versare? La disciplina è severa. Se il cliente, infatti, omette di conformarsi alla condotta richiesta dalla banca, l’assegno viene protestato e, di conseguenza, il correntista segnalato alla Centrale Rischi, iscritto nel registro dei protesti, interdetto dall’emissione di assegni per un determinato periodo di tempo ed obbligato al pagamento di una sanzione prefettizia (Legge n. 386 del 1990).
Se il cliente ha stipulato con la banca un contratto di apertura del credito – cd. fido – non si parlerà di conto corrente in rosso ove il correntista spenda più di quanto ha, rimando comunque nei limiti del credito concesso.
Il conto andrà in rosso ove il correntista superi anche detti limiti e, se intestatario di più conti correnti, la banca, senza preavviso alcuno, potrà agire in compensazione prelevando dagli altri conti ed “estinguere” così il debito maturato.
Il preavviso infatti non è dovuto ove ciò sia scritto nel contratto e quindi sottoscritto espressamente dal cliente.
Il prelievo invece non previsto dal contratto e quindi non espressamente consentito dal cliente è illecito – un’indebita appropriazione di una somma disponibile - e non potrà essere pertanto eseguito dall’istituto di credito, senza congruo preavviso (ABF, Decisione n. 4484 del 4 giugno 2015).
La banca potrà comunque sempre agire con il pignoramento mobiliare delle somme depositate dal correntista presso se stessa, adendo il tribunale competente ed instaurando quindi apposita procedura esecutiva.
Si consiglia invece al correntista di chiudere i rapporti di conto corrente con l’istituto di credito onde evitare l’esborso di spese ulteriori.
Il debito però rimane così come gli interessi di mora, che continueranno a maturare proporzionalmente al debito residuo, sino al saldo.

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