I conti correnti bancari rappresentano uno degli strumenti attraverso i quali l’Amministrazione finanziaria può acquisire informazioni utili per individuare eventuali anomalie fiscali. L’incrocio tra i dati finanziari e quelli presenti nelle dichiarazioni dei redditi consente, infatti, di selezionare le posizioni che presentano elementi meritevoli di approfondimento.
L’Amministrazione finanziaria dispone di informazioni provenienti dall’Archivio dei rapporti finanziari, che raccoglie dati relativi ai rapporti intrattenuti dai contribuenti con banche e altri operatori finanziari.
Queste informazioni possono essere utilizzate nell’ambito delle attività di analisi e selezione del rischio fiscale. Attraverso l'incrocio delle banche dati è possibile, ad esempio, mettere a confronto le informazioni finanziarie disponibili con i redditi dichiarati e individuare eventuali situazioni caratterizzate da significative anomalie.
Di più: le analisi di rischio sui conti correnti possono essere utilizzate dall’Amministrazione finanziaria anche con riferimento a periodi d’imposta anteriori all’entrata in vigore della disciplina che ne ha previsto espressamente l’utilizzo. È quanto emerge dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 4, sentenza n. 2977/2026, depositata il 31 marzo 2026.
La vicenda riguarda un socio accomandatario sui cui conti correnti erano stati rilevati versamenti complessivi per 86.763 euro, a fronte di un reddito dichiarato di appena 647 euro.
Al centro della controversia vi è l’utilizzo dei dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari, elaborati secondo i criteri previsti dall’articolo 1, comma 682, della legge n. 160/2019, nell’ambito delle nuove procedure di selezione informatizzata dei contribuenti considerate a rischio fiscale.
Uno dei principali motivi di contestazione sollevati dal contribuente riguardava la possibilità di utilizzare tali strumenti con riferimento al periodo d’imposta 2018, quindi precedente all’entrata in vigore della legge n. 160/2019, avvenuta il 1° gennaio 2020. La Corte ha tuttavia ritenuto legittimo l’utilizzo delle procedure di analisi di rischio, distinguendo tra norme sostanziali e norme procedurali.
Secondo i giudici, la disposizione richiamata ha natura procedurale, poiché non interviene sul rapporto tributario né modifica i criteri di determinazione dell’imposta. Essa disciplina, invece, le modalità attraverso le quali l’Amministrazione finanziaria può individuare le posizioni da sottoporre a controllo.
Per questa ragione, secondo la sentenza, non si configurerebbe un’applicazione retroattiva della norma in senso sostanziale. La disposizione può, quindi, essere utilizzata anche nell’attività di controllo relativa a periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore.
La pronuncia riconosce inoltre la possibilità di ricorrere a strumenti tecnologici avanzati e a tecniche di pseudonimizzazione dei dati personali, nel rispetto delle garanzie previste per la tutela dei contribuenti.
Sul piano sostanziale, la controversia nasce dalla significativa differenza tra i movimenti rilevati sui conti correnti e il reddito risultante dalla dichiarazione.
Nel caso esaminato, a fronte di 86.763 euro di versamenti, il contribuente aveva dichiarato un reddito di soli 647 euro. La Corte ha ritenuto non sufficienti le giustificazioni fornite dal contribuente, il quale non aveva prodotto gli estratti conto relativi a uno dei rapporti finanziari oggetto dell’analisi. In particolare, per i versamenti in contanti non sarebbe stata fornita una spiegazione documentata, essendosi il contribuente limitato a ricondurli all’attività commerciale svolta dalla società della quale era socio accomandatario.
Ebbene, tale giustificazione, secondo i giudici, non è stata adeguatamente provata. La sentenza sottolinea inoltre che, in presenza di un autonomo conto corrente intestato alla società, non appare plausibile che gli incassi dell’attività commerciale vengano effettuati sistematicamente sul conto personale del socio senza una specifica dimostrazione della loro provenienza e destinazione.
La pronuncia evidenzia quindi un aspetto centrale nelle verifiche basate sui dati finanziari: la mera indicazione della provenienza dei versamenti non è sufficiente quando manca un adeguato riscontro documentale. Nel caso esaminato, la mancata produzione degli estratti conto e l’assenza di documentazione idonea a collegare i versamenti all’attività della società hanno impedito, secondo la Corte, di superare le anomalie evidenziate dall’Amministrazione finanziaria. La sproporzione tra i flussi finanziari individuati e il reddito dichiarato ha quindi assunto particolare rilievo nell’ambito dell’accertamento.
Si rammenta inoltre che la Corte di Cassazione ha ribadito un principio oramai consolidato in giurisprudenza, secondo cui la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, è legittima anche senza il previo invio della comunicazione di irregolarità ogniqualvolta la pretesa erariale derivi “dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate” (Cass., n. 17447/2024). In altre parole, se il contribuente ha regolarmente dichiarato il proprio ammontare imponibile e poi ha omesso di versare l’imposta dichiarata, non vi è alcuna necessità di far precedere la cartella di pagamento dalla comunicazione di irregolarità, salvo il caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
L’Amministrazione finanziaria dispone di informazioni provenienti dall’Archivio dei rapporti finanziari, che raccoglie dati relativi ai rapporti intrattenuti dai contribuenti con banche e altri operatori finanziari.
Queste informazioni possono essere utilizzate nell’ambito delle attività di analisi e selezione del rischio fiscale. Attraverso l'incrocio delle banche dati è possibile, ad esempio, mettere a confronto le informazioni finanziarie disponibili con i redditi dichiarati e individuare eventuali situazioni caratterizzate da significative anomalie.
Di più: le analisi di rischio sui conti correnti possono essere utilizzate dall’Amministrazione finanziaria anche con riferimento a periodi d’imposta anteriori all’entrata in vigore della disciplina che ne ha previsto espressamente l’utilizzo. È quanto emerge dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 4, sentenza n. 2977/2026, depositata il 31 marzo 2026.
La vicenda riguarda un socio accomandatario sui cui conti correnti erano stati rilevati versamenti complessivi per 86.763 euro, a fronte di un reddito dichiarato di appena 647 euro.
Al centro della controversia vi è l’utilizzo dei dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari, elaborati secondo i criteri previsti dall’articolo 1, comma 682, della legge n. 160/2019, nell’ambito delle nuove procedure di selezione informatizzata dei contribuenti considerate a rischio fiscale.
Uno dei principali motivi di contestazione sollevati dal contribuente riguardava la possibilità di utilizzare tali strumenti con riferimento al periodo d’imposta 2018, quindi precedente all’entrata in vigore della legge n. 160/2019, avvenuta il 1° gennaio 2020. La Corte ha tuttavia ritenuto legittimo l’utilizzo delle procedure di analisi di rischio, distinguendo tra norme sostanziali e norme procedurali.
Secondo i giudici, la disposizione richiamata ha natura procedurale, poiché non interviene sul rapporto tributario né modifica i criteri di determinazione dell’imposta. Essa disciplina, invece, le modalità attraverso le quali l’Amministrazione finanziaria può individuare le posizioni da sottoporre a controllo.
Per questa ragione, secondo la sentenza, non si configurerebbe un’applicazione retroattiva della norma in senso sostanziale. La disposizione può, quindi, essere utilizzata anche nell’attività di controllo relativa a periodi d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore.
La pronuncia riconosce inoltre la possibilità di ricorrere a strumenti tecnologici avanzati e a tecniche di pseudonimizzazione dei dati personali, nel rispetto delle garanzie previste per la tutela dei contribuenti.
Sul piano sostanziale, la controversia nasce dalla significativa differenza tra i movimenti rilevati sui conti correnti e il reddito risultante dalla dichiarazione.
Nel caso esaminato, a fronte di 86.763 euro di versamenti, il contribuente aveva dichiarato un reddito di soli 647 euro. La Corte ha ritenuto non sufficienti le giustificazioni fornite dal contribuente, il quale non aveva prodotto gli estratti conto relativi a uno dei rapporti finanziari oggetto dell’analisi. In particolare, per i versamenti in contanti non sarebbe stata fornita una spiegazione documentata, essendosi il contribuente limitato a ricondurli all’attività commerciale svolta dalla società della quale era socio accomandatario.
Ebbene, tale giustificazione, secondo i giudici, non è stata adeguatamente provata. La sentenza sottolinea inoltre che, in presenza di un autonomo conto corrente intestato alla società, non appare plausibile che gli incassi dell’attività commerciale vengano effettuati sistematicamente sul conto personale del socio senza una specifica dimostrazione della loro provenienza e destinazione.
La pronuncia evidenzia quindi un aspetto centrale nelle verifiche basate sui dati finanziari: la mera indicazione della provenienza dei versamenti non è sufficiente quando manca un adeguato riscontro documentale. Nel caso esaminato, la mancata produzione degli estratti conto e l’assenza di documentazione idonea a collegare i versamenti all’attività della società hanno impedito, secondo la Corte, di superare le anomalie evidenziate dall’Amministrazione finanziaria. La sproporzione tra i flussi finanziari individuati e il reddito dichiarato ha quindi assunto particolare rilievo nell’ambito dell’accertamento.
Si rammenta inoltre che la Corte di Cassazione ha ribadito un principio oramai consolidato in giurisprudenza, secondo cui la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, è legittima anche senza il previo invio della comunicazione di irregolarità ogniqualvolta la pretesa erariale derivi “dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate” (Cass., n. 17447/2024). In altre parole, se il contribuente ha regolarmente dichiarato il proprio ammontare imponibile e poi ha omesso di versare l’imposta dichiarata, non vi è alcuna necessità di far precedere la cartella di pagamento dalla comunicazione di irregolarità, salvo il caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
In definitiva cosa può fare, allora, il contribuente?
Quando emerge una contestazione relativa ai movimenti bancari, il contribuente dovrebbe innanzitutto ricostruire con precisione la provenienza delle somme oggetto di verifica.
È opportuno individuare:
Quando emerge una contestazione relativa ai movimenti bancari, il contribuente dovrebbe innanzitutto ricostruire con precisione la provenienza delle somme oggetto di verifica.
È opportuno individuare:
- la data del movimento;
- l'importo;
- la causale o la natura dell'operazione;
- il soggetto dal quale proviene la somma, quando rilevante;
- la documentazione che ne dimostra l'origine;
- l'eventuale collegamento con altre operazioni finanziarie.
Una ricostruzione cronologica dei movimenti può essere particolarmente utile per distinguere le operazioni aventi natura reddituale da quelle che, invece, hanno una diversa origine.