La chiusura del conto corrente rappresenta un atto giuridico unilaterale, attraverso il quale il cliente comunica la volontà di porre termine al rapporto contrattuale in essere. Questo diritto, disciplinato da norme specifiche in materia di trasparenza bancaria e tutela del consumatore, non è subordinato all’accettazione dell’istituto di credito né condizionato da clausole vessatorie. Tuttavia, affinché l’operazione si svolga correttamente e senza inconvenienti, è fondamentale conoscere nel dettaglio le modalità operative, le tempistiche previste e gli eventuali adempimenti preliminari richiesti.
La cornice normativa di riferimento
L’art. 120 bis del T.U. bancario (D.Lgs. 385/1993) stabilisce che il cliente ha il diritto di chiudere il conto corrente in qualsiasi momento, senza penali e con spese proporzionate ai servizi effettivamente resi. A rafforzare questa tutela interviene anche la normativa secondaria, emanata dalla Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, che impone agli istituti di credito obblighi informativi chiari, precisi e tempestivi nei confronti della clientela.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai conti online e ai rapporti accesi con banche digitali, senza distinzione tra filiali fisiche e piattaforme telematiche. Qualunque sia la tipologia del conto, la procedura di chiusura non può in alcun modo essere ostacolata con pratiche dilatorie, costi non giustificati o richieste documentali eccessive.
Modalità di presentazione della richiesta
Per avviare la procedura di chiusura è sufficiente inoltrare una comunicazione scritta alla banca, manifestando in modo esplicito la volontà di recedere dal contratto. Tale richiesta può essere presentata direttamente allo sportello oppure inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC (posta elettronica certificata) o attraverso i canali online eventualmente previsti dall’istituto.
All’atto della richiesta, il cliente dovrà restituire tutti gli strumenti di pagamento collegati al conto (carte di debito, carte di credito, carnet di assegni), in modo da evitare addebiti successivi alla chiusura. Inoltre, è consigliabile indicare un IBAN alternativo su cui trasferire eventuali fondi residui, oppure richiedere l’estinzione in contanti o mediante assegno circolare.
Nel caso di conto cointestato, la domanda di chiusura dovrà essere sottoscritta da tutti i titolari, salvo che il contratto preveda espressamente la facoltà di operare disgiuntamente.
Verifiche preliminari e adempimenti del cliente
Prima di procedere con la chiusura, è opportuno che il correntista verifichi l’eventuale presenza di addebiti ricorrenti, domiciliazioni attive (ad esempio per le utenze domestiche), accrediti periodici (stipendio, pensione) o altri servizi collegati al conto (carte revolving, investimenti, dossier titoli). L’eventuale inattivazione di tali funzioni, se non tempestivamente comunicata o trasferita su altro conto, potrebbe causare disservizi o ritardi nei pagamenti.
È possibile chiudere un conto corrente in rosso?
Il diritto di recesso non viene meno per il solo fatto che sul conto siano presenti passività. La banca, quindi, non può rifiutare la chiusura del rapporto contrattuale adducendo come motivo la presenza di un saldo a debito.
Tuttavia, è importante sottolineare un aspetto essenziale: la cessazione del contratto non comporta l'estinzione del debito. Al contrario, con la chiusura del conto, le somme dovute – comprensive dell’eventuale saldo negativo, degli interessi passivi maturati e delle spese accessorie – diventano un credito immediatamente esigibile da parte dell’istituto bancario.
In questi casi, la banca potrà legittimamente attivarsi per il recupero del proprio credito, anche attraverso procedure formali, fino ad arrivare – nei casi più gravi – alla segnalazione nelle banche dati dei cattivi pagatori o all’avvio di un’azione giudiziaria.
Per tale motivo, sebbene la chiusura del conto in rosso sia giuridicamente possibile, è sempre opportuno valutare la possibilità di regolarizzare la posizione prima di procedere.
Obblighi dell’istituto bancario e tempi tecnici
Una volta ricevuta la richiesta di chiusura, l’istituto bancario ha l’obbligo di darvi seguito entro un termine ragionevole, che la prassi e le indicazioni della Banca d’Italia indicano generalmente in circa 15 giorni lavorativi. Eventuali ritardi dovranno essere giustificati con motivazioni concrete, altrimenti si configurano come inadempimenti contrattuali suscettibili di segnalazione presso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Va precisato che la banca non può addebitare al cliente costi di chiusura del conto, né trattenere somme per spese generiche, se non quelle effettivamente maturate fino alla data di recesso. In assenza di particolari accordi o servizi accessori, la chiusura del conto deve avvenire a titolo gratuito.
L’istituto è inoltre tenuto a fornire al cliente un documento riepilogativo delle operazioni effettuate, indicante la situazione contabile al momento della chiusura, i movimenti registrati e le eventuali competenze maturate (interessi attivi o passivi).
Quali documenti conservare e come gestire le somme residue
Conservare le prove della richiesta e gli atti conclusivi del rapporto bancario è una tutela essenziale in caso di contestazioni, errori nei calcoli o controversie future con l’istituto di credito.
Quali documenti è importante tenere:
- copia della richiesta di chiusura: che tu abbia inoltrato la domanda in filiale, tramite raccomandata A/R o via PEC, è sempre opportuno conservare una prova scritta dell’avvenuta richiesta. Può trattarsi della ricevuta di spedizione, della stampa della PEC inviata con relativa ricevuta di consegna o della copia timbrata della lettera consegnata allo sportello;
- estratto conto di chiusura: una volta terminata la procedura, è bene richiedere e conservare l’estratto conto finale, noto anche come “estratto conto di scalare” o “documento di liquidazione”. Questo riepilogo certifica la chiusura del conto, il saldo conclusivo (che dovrebbe essere pari a zero) e l'elenco delle ultime operazioni effettuate;
- accesso alla documentazione degli anni precedenti: anche dopo la chiusura, hai il pieno diritto di richiedere alla banca la copia dei documenti relativi alle operazioni compiute negli ultimi dieci anni, come estratti conto, contabili o quietanze. È bene sapere che la banca può addebitare costi di ricerca e riproduzione, ma non può rifiutare l’accesso ai documenti che hai diritto di consultare.
Nel caso in cui, al momento della chiusura, sul conto risultino ancora fondi disponibili, hai il pieno diritto di ritirare la somma residua, anche in contanti. Nessuna norma consente alla banca di opporsi, nemmeno nel caso di importi elevati.
Tuttavia, per evitare possibili incomprensioni e rendere la transazione più tracciabile, è preferibile disporre un bonifico o giroconto verso un altro conto corrente a te intestato.