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Condominio, sono responsabili sia il condominio che l'impresa se un furto avviene a causa dei ponteggi: nuova sentenza

Condominio, sono responsabili sia il condominio che l'impresa se un furto avviene a causa dei ponteggi: nuova sentenza
La Cassazione ha riconosciuto la responsabilità dell’impresa e del condominio per un furto in appartamento favorito da ponteggi, chiarendo quali sono gli obblighi di sicurezza e custodia delle strutture
Con l’ordinanza n. 25122 del 7 maggio 2025, depositata il 12 settembre, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi di un tema particolarmente interessante, ovvero un furto avvenuto in un condominio dove erano stati montati ponteggi per dei lavori di ristrutturazione.
Il caso nasce dal ricorso presentato da una proprietaria che, avendo subito un furto nel proprio appartamento al quinto piano, ha ritenuto responsabile la ditta incaricata del montaggio dell’impalcatura e lo stesso condominio, accusandoli di non aver adottato adeguate misure di prevenzione per impedire un uso anomalo e illecito delle strutture da parte di estranei.

La sera del 21 ottobre 2006, i ladri riuscivano a introdursi nell’appartamento della ricorrente, posto al quinto piano di un edificio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Secondo la ricostruzione, i malviventi avevano raggiunto il piano sfruttando i ponteggi installati lungo la facciata. Una volta arrivati all’altezza della veranda, erano riusciti ad introdursi nell’appartamento dopo aver forzato la porta, portando via beni di valore.

Fin dall’inizio la proprietaria aveva incolpato l’impresa di non aver predisposto idonee misure di sicurezza per evitare un uso improprio delle impalcature. Secondo la ricorrente, le protezioni installate (ossia una gabbia scale chiusa da cancello al piano terra, reti elettrosaldate ai lati di ogni livello, mantovane protettive) non erano state sufficienti ad impedire l’intrusione. Il punto di maggiore vulnerabilità era, infatti, un finestrone del vano scale condominiale, che consentiva l’accesso diretto al ponteggio in corrispondenza proprio del piano dell’appartamento poi derubato.

In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto una responsabilità dell’impresa, condannandola al risarcimento con una riduzione per concorso di colpa della stessa proprietaria. In appello, però, la decisione è stata ribaltata: la Corte di Salerno ha ritenuto che il ponteggio fosse equiparabile ad una “mera occasione agevolatrice del passaggio furtivo nell'appartamento” e non ad una causa effettiva dell’evento, escludendo così la responsabilità del titolare della ditta.
La proprietaria ha, dunque, deciso di ricorrere in Cassazione, sostenendo che l’uso dell’impalcatura aveva avuto un ruolo causale diretto nell’azione criminosa.

Il cuore della controversia risiede proprio nella qualificazione giuridica del ponteggio. La Corte d’Appello aveva parlato di “mera occasione agevolatrice”, come se la presenza dell’impalcatura fosse un elemento irrilevante rispetto alla dinamica del furto.
La Cassazione ha, però, ribaltato l’interpretazione della Corte territoriale. Secondo gli Ermellini, quando un ponteggio viene utilizzato dai ladri per raggiungere un piano elevato e commettere un furto, non si può parlare di semplice occasione.
L’impalcatura, in questo caso, è a tutti gli effetti una concausa dell’evento. Ne deriva che l’impresa che installa un ponteggio privo di adeguate misure di sicurezza contribuisce, anche solo indirettamente, al verificarsi del reato, assumendo una possibile responsabilità ai sensi dell’art. 2043 del c.c..

La Cassazione ha affermato che l’uso anomalo di un ponteggio da parte di terzi rientra tra i rischi prevedibili e che l’impresa esecutrice ha l’obbligo di predisporre cautele concrete e proporzionate per impedirlo.
Altro aspetto significativo riguarda il ruolo del condominio. La Cassazione ha richiamato alcuni suoi precedenti (Cass. sent. 6 ottobre 1997, n. 9707, Cass. sent. 10 giugno 1998, n. 5775, Cass. sent. 26 aprile 2004, n. 7921, Cass. sent. 11 febbraio 2005, n. 2844, Cass. sent. 23 maggio 2006, n. 12111, Cass. sent. 19 dicembre 2014, n. 26900, Cass. sent. 30 settembre 2016, n. 19399), secondo cui “è altresì configurabile la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l'obbligo di vigilanza e custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura”.


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