Tutto nasce in un condominio milanese, dove due comproprietari di un appartamento avevano montato sulla ringhiera del loro balcone una rete sormontata da un telo. Una soluzione all’apparenza innocua, pensata per difendere la propria privacy, ripararsi dal sole e dal vento e soprattutto per garantire la sicurezza del loro cagnolino di piccola taglia, che rischiava di sporgersi o di scappare tra le sbarre.
Il condominio, però, non l’ha presa bene. L’amministrazione ha fatto causa ai due proprietari chiedendo la rimozione della copertura, sostenendo che rovinava il
decoro della facciata, violava il regolamento condominiale ed era stata installata senza avvisare l’amministratore e senza alcuna autorizzazione dell’assemblea. Dopo tentativi di accordo andati a vuoto, i due condòmini hanno tolto il telo, precisando però di non farlo per dare ragione al condominio. Anzi, hanno continuato a chiedere al
giudice di dichiarare che la loro installazione era perfettamente legittima. Una richiesta che si è rivelata un
boomerang.
La decisione del Tribunale di Milano
Con la
sentenza n. 7965 del 19 ottobre 2026, il
Tribunale di Milano ha respinto la domanda dei due comproprietari: la loro copertura non poteva essere considerata legittima. Dal punto di vista processuale, il giudice ha invece dichiarato estinte le richieste originarie del condominio, perché modificando le proprie conclusioni l’amministrazione vi aveva di fatto rinunciato. Per questo motivo non c’è stato un ordine formale di
rimozione, anche perché il telo era già stato tolto.
Per valutare il caso, il giudice ha esaminato le fotografie dell’edificio. Pur essendo poche, mostravano chiaramente una facciata con colori, linee e stile uniformi.
La rete con il telo, coprendo un solo balcone, lo rendeva visivamente diverso da tutti gli altri, con un effetto ben percepibile dalla strada. Secondo il Tribunale, la
tutela del decoro riguarda tutto ciò che si vede dall’esterno e che contribuisce a dare all’
edificio la sua
identità architettonica. In questo caso, l’installazione aveva provocato un
pregiudizio estetico non modesto e non trascurabile, incidendo negativamente sull’armonia dell’intera facciata. Le ragioni personali dei proprietari, comprese quelle legate al cane, non sono bastate a superare questo ostacolo.
Cosa dice la legge
Il punto centrale della vicenda è che
essere proprietari esclusivi di un balcone non significa poterne fare ciò che si vuole. L’
art. 1122 del c.c. stabilisce infatti che, anche nelle parti di
proprietà individuale, il
condomino non può eseguire opere che arrechino danno alle parti comuni o che pregiudichino il
decoro architettonico dell’edificio. La stessa norma prevede, inoltre, che i lavori vadano comunicati preventivamente all’amministratore.
Nel caso milanese, a questo divieto di legge si aggiungevano le regole del regolamento condominiale, che nessuno aveva contestato. Il regolamento vietava le modifiche alle parti comuni senza il via libera dell’assemblea e, con una clausola dedicata al decoro, estendeva il divieto anche alle aggiunte sulle proprietà private che toccassero l’aspetto architettonico del complesso. Imponeva inoltre di conservare l’aspetto di facciate, balconi e terrazzi. La copertura rientrava in pieno in queste regole e l’autorizzazione non era mai stata chiesta né concessa.
Le sentenze della Cassazione e degli altri tribunali
La
decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato. La
Cassazione, Sezione II, con la sentenza n. 1748 del 24 gennaio 2013 e con l’
ordinanza n. 28908/2023, ha chiarito che un regolamento di natura contrattuale può proteggere l’estetica e la simmetria dell’edificio in modo più severo di quanto faccia la legge. Con l’
ordinanza n. 18928 dell’11 settembre 2020, sempre la Cassazione, Sezione II, ha precisato che si ha
lesione del decoro ogni volta che un intervento peggiora l’armonia del palazzo, anche se quest’ultimo non ha un particolare pregio artistico, e che la valutazione concreta spetta al giudice di merito.
Casi simili non mancano. Lo stesso Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7805/2026, ha ordinato la rimozione di tende antizanzare con un sostegno rosso brillante, visibile anche da lontano e stonato rispetto al resto della facciata. Il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 247/2026, ha invece distinto tra due elementi installati tra due balconi: ha salvato una tenda a rullo in armonia con i colori del prospetto e ha imposto di togliere solo il telo scuro che stonava.
Cosa deve sapere chi vuole schermare il balcone
Prima di montare teli, reti o coperture, conviene leggere con attenzione il regolamento e informarsi presso l’amministratore. Va però chiarito un aspetto importante: il semplice fatto che un’opera si veda non basta a dire che il decoro è leso. Quando si applica la legge, conta che l’effetto sull’armonia dell’edificio sia apprezzabile e non trascurabile. Un regolamento contrattuale, invece, può tutelare anche la semplice conservazione della simmetria originaria.
Per imporre limiti più stringenti alle proprietà private, però, serve una clausola contrattuale accettata negli atti di acquisto o approvata da tutti i condomini. Infine, attenzione a non confondere due cose diverse: comunicare i lavori all’amministratore non equivale a ottenere l’autorizzazione dell’assemblea, quando questa è richiesta dal regolamento. E, allo stesso modo, l’obbligo di informare l’amministratore non dà all’assemblea un potere generale di approvare o bocciare ogni intervento sulle proprietà private.