Da un episodio concreto — come un frammento che colpisce un’auto o un passante — si ricava una regola generale: è la proprietà a determinare chi deve rispondere del danno. Se la parte da cui si è verificato il distacco è comune, la responsabilità ricade sul condominio; se invece appartiene a un singolo proprietario, sarà quest’ultimo a dover risarcire.
Il proprietario del balcone è, infatti, titolare di una "posizione di garanzia" derivante dall’art. 677 c.p. , “in virtù del rapporto di particolare prossimità con il bene la cui tutela viene ad esserle affidata attraverso l’imposizione dell’obbligo di agire e di predisporre i lavori necessari per la rimozione del pericolo” (Cass., n. 7665/2019). Il proprietario risponde, pertanto, delle lesioni causate ad un passante per effetto della caduta di materiale.
La citata disposizione codicistica sanziona, in primo luogo, in via amministrativa la condotta del proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale ometta di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo.
Se però da tali fatti deriva pericolo per le persone, la condotta ha rilevanza penale. Si tratta di reato contravvenzionale; la pena prevista è l'arresto fino a sei mesi o, in via alternativa, l'ammenda non inferiore ad euro 309 (art. 677, comma 3 c.p.).
Ma la sanzione amministrativa per la mancata manutenzione di un edificio che si affaccia sulla strada può essere automaticamente imputata anche all’amministratore di condominio?
Quest’ultimo, invero, svolge una funzione di gestione, ma non è né proprietario né titolare di diritti reali o personali sull’immobile; di conseguenza, non può essere considerato responsabile in solido sulla base della normativa generale in materia di sanzioni amministrative.
Questo principio è stato ribadito dal Tribunale di Brescia, sentenza n. 3986 del 21 aprile 2026, che ha accolto l’appello di un amministratore sanzionato per il distacco di calcinacci da un edificio condominiale. Il giudice ha chiarito che una responsabilità dell’amministratore può sussistere solo in presenza di una sua condotta diretta, attiva o omissiva, oppure di uno specifico fondamento normativo.
Il caso
L’amministratore aveva impugnato una multa elevata dalla polizia locale per violazione delle norme del codice della strada, che impongono di mantenere gli edifici in condizioni tali da non mettere in pericolo la sicurezza pubblica. Tra le contestazioni: mancata individuazione del trasgressore, assenza di responsabilità personale e inesistenza di un obbligo solidale.
Dopo il rigetto iniziale da parte del Giudice di Pace, il Tribunale ha ribaltato la decisione, annullando la sanzione.
Le motivazioni del Tribunale
Il giudice ha richiamato un orientamento consolidato della Cassazione: l’amministratore non risponde automaticamente delle violazioni commesse in ambito condominiale, né può essere ritenuto responsabile solo perché gestisce i beni comuni. La responsabilità amministrativa, infatti, è personale e richiede un collegamento diretto con la condotta illecita.
In particolare:
- l’art. 6 della legge n. 689/1981 prevede la responsabilità solidale per proprietari o titolari di diritti sulla cosa, ma non per l’amministratore;
- l’obbligo di manutenzione previsto dal codice della strada grava sui proprietari dell’immobile, non sul gestore;
- nel caso concreto, mancava anche una delibera assembleare che imponesse interventi urgenti.
Il Tribunale ha inoltre escluso anche l’applicabilità delle norme sulla responsabilità civile (come quelle relative alla rovina di edificio o alla custodia), chiarendo che tali regole riguardano il risarcimento dei danni, non le sanzioni amministrative e che, anche in ambito civile, la responsabilità ricade sui condomini proprietari, non sull’amministratore, che agisce come mandatario.
In definitiva l’amministratore di condominio non può essere sanzionato solo per il ruolo che ricopre.
Per attribuirgli una responsabilità è necessario dimostrare:
- una sua condotta specifica (azione od omissione), oppure
- un preciso obbligo previsto dalla legge.
In assenza di questi elementi, la responsabilità resta in capo ai proprietari dell’immobile.