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Condannato il condomino che aveva realizzato una tettoia e un lucernaio in violazione di quanto disposto dal contratto di compravendita e dal regolamento di condominio

Condannato il condomino che aveva realizzato una tettoia e un lucernaio in violazione di quanto disposto dal contratto di compravendita e dal regolamento di condominio
Secondo la Corte d'appello di Milano, poichè, nel caso di specie, il contratto di compravendita dell'immobile e l'ivi richiamato regolamento di condominio prevedevano tale divieto, il Tribunale aveva correttamente condannato il condomino al ripristino dello stato dei luoghi.
La Corte d’appello di Milano, con una sentenza del 7 gennaio 2016, ha affrontato un’interessante questione in materia condominiale.

Nel caso esaminato dalla Corte, il Tribunale di Milano aveva condannato un condomino a rimuovere il lucernaio e una tettoia realizzati nell’appartamento di sua proprietà, essendo state violate le clausole contrattuali contenute nel contratto di compravendita e nel regolamento di condominio.

Ritenendo la sentenza ingiusta, il condannato impugnava la decisione dinanzi la competente Corte d’appello, la quale, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni dal medesimo svolte, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

Nello specifico, la Corte d’appello evidenziava che con l’atto di compravendita dell’immobile in questione, le parti avessero convenuto una serie di “vincoli, limiti, oneri reali, obblighi e servitù”, in virtù dei quali gli immobili non avrebbero potuto subire “modifiche di alcun genere”, essendo “vincolato l'aspetto esterno, la volumetria, le facciate ed ogni altro elemento architettonico di tutte le costruzioni”.

Inoltre, la Corte d’appello osservava che anche il "Regolamento di Condominio Centrale" richiamavale limitazioni e i divieti contenuti negli atti di acquisto”, prevedendo, in particolare, che fosse vietato “apportare sopraelevazioni all'edificio, anche in deroga all'art. 1127 c.c., nonché modifiche alle parti esterne dell'edificio, anche se di proprietà esclusiva, ritenendosi reciprocamente vincolati l'aspetto esterno, la volumetria, le facciate ed ogni altro elemento architettonico dell'edificio”.

Ebbene, poiché, nel caso di specie, “tra i patti del contratto di compravendita era compreso il seguente: la parte acquirente si obbliga ad osservare il regolamento di condominio che dichiara di conoscere”, tale clausola doveva considerarsi “sufficiente a impegnare l'acquirente a rispettare le previsioni del regolamento”, come ritenuto dal Tribunale, nel primo grado di giudizio.

In proposito, peraltro, la Corte d’appello osservava che anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7886 del 31 luglio 2009, aveva precisato che “le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non inserito materialmente – deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto”.

Di conseguenza, poiché, nel caso di specie, sia il contratto di compravendita dell’immobile oggetto di causa, sia il Regolamento di condominio, prevedeva che non fosse possibile apportare alcuna modifica agli immobili, così come edificati, la Corte d’appello riteneva che il Tribunale avesse del tutto correttamente condannato l’appellante a rimuovere il lucernaio e la tettoia costruiti in violazione di tali disposizioni.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte d’appello rigettava l’impugnazione proposta, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando l’appellante al pagamento delle spese di giudizio.


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