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Condanna per truffa per chi dichiara di avere competenze lavorative che in realtà non possiede

Lavoro - -
Condanna per truffa per chi dichiara di avere competenze lavorative che in realtà non possiede
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per truffa di un soggetto che nel corso di un colloquio di lavoro aveva falsamente dichiarato di possedere determinate competenze e titoli di studio.
Se facciamo un colloquio di lavoro e dichiariamo di avere competenze che, in realtà, non abbiamo, possiamo essere condannati per truffa?

Stando a quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 54253 del 01 dicembre 2017, sembrerebbe proprio di sì.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Padova, aveva confermato la responsabilità di un imputato per il reato di truffa (art. 640 c.p.), commesso in danno di una società datrice di lavoro.

Nello specifico, il soggetto in questione era stato condannato per tale reato in quanto egli avrebbe posto in essere degli artifizi e raggiri”, al fine di ottenere un ruolo dirigenziale nell’ambito della società danneggiata, la quale, pochi mesi dopo, aveva scoperto l’inidoneità del lavoratore a svolgere l’incarico, che si rivelava essere stato attribuito “sulla base di false informazioni sui titoli ed i precedenti professionali” fornite del lavoratore stesso.

Ritenendo la decisione ingiusta, l’imputato aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva di dover aderire alle conclusioni cui era giunta la Corte d’appello, confermando la sentenza di condanna.

Evidenziava la Cassazione, infatti, che “che per la posizione dirigenziale richiesta dalla società (…) erano necessari specifici requisiti di capacità professionale che il ricorrente non solo non possedeva ma che aveva falsamente dichiarato di garantire per le pregresse esperienze lavorative e per il conseguimento di specifici titoli di studio”.

Rilevava la Corte, dunque, che la prestazione lavorativa era stata resa da un soggetto “inidoneo a fornirla con il grado di specializzazione richiesto”, con la conseguenza che la società datrice di lavoro aveva retribuito il lavoratore per una prestazione di livello tecnico che non aveva mai ricevuto.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal lavoratore, confermando integralmente la sentenza resa dalla Corte d’appello e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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