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Concessionari di gioco on line: lo Stato ha potere di vigilanza e controllo?

Concessionari di gioco on line: lo Stato ha potere di vigilanza e controllo?
Nella concessione della gestione del gioco on line è riscontrabile un potere di vigilanza e di controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4026 del 20 febbraio 2018, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di gioco on line.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un soggetto, che aveva agito in giudizio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di ottenere la restituzione di una somma depositata in un conto di gioco, aperto con una società di scommesse on line.

Il Tribunale di primo grado aveva accolto la domanda, osservando come le Autorità convenute dovessero considerarsi responsabili, ai sensi dell’art. 2049 c.c. (responsabilità di padroni e committenti), dal momento che le stesse, nel concedere alla società in questione la gestione del gioco on line, erano titolari del relativo “potere di vigilanza e controllo”.

La decisione era stata confermata anche dalla Corte d’appello, con la conseguenza che il Ministero e l’Agenzia condannate avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Secondo le ricorrenti, in particolare, la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, non avrebbe dato corretta applicazione all’art. 2049 c.c., dal momento che “il concessionario di gioco non è un dipendente o un commesso dell’Agenzia” e che “lo scommettitore conclude il contratto di gioco con il concessionario sulla base di una libera scelta imprenditoriale”.

Evidenziavano le ricorrenti, inoltre, che il concessionario, pur dovendosi attenere “alle prescrizioni indicate nella convenzione di concessione, opera in piena autonomia, sicché resta l’unico responsabile dei danni derivati a terzi dallo svolgimento della propria attività”.

Secondo le ricorrenti, infine, “il potere di vigilanza e controllo in capo all’Agenzia attiene solo al rapporto pubblicistico (interno) fra concedente e concessionario”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dal Ministero e dall’Agenzia, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Precisava la Corte, infatti, che, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, era stato dimostrato che “nella concessione della gestione del gioco on line è riscontrabile un potere di vigilanza e di controllo” del Ministero e dell’Agenzia sui concessionari e che tale presupposto era sufficiente per ricondurre la fattispecie all’ipotesi di cui all’art. 2049 c.c.

Precisava la Corte, sul punto, che la “responsabilità dei padroni e committenti”, di cui alla succitata disposizione, “è ravvisabile nel potere di vigilanza e di controllo da parte del preponente tale da influenzare la condotta del preposto”.

Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione, essendo stato accertato che il contratto disciplinante la concessione del gioco on line “prevedeva l’esercizio del potere di vigilanza e di controllo da parte del concedente”, il giudice di secondo grado aveva, del tutto correttamente, ritenuto configurabile la responsabilità di cui all’art. 2049 c.c.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, confermando integralmente la sentenza impugnata.


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