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Articolo 1814 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Trasferimento della proprietā

Dispositivo dell'art. 1814 Codice Civile

Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario(1)(2).

Note

(1) Il passaggio di proprietà implica anche l'applicazione del principio res perit domino (1376 c.c.). Inoltre, da esso sorge l'obbligo per il mutuatario di restituire non quelle medesime cose ricevute ma la stessa quantità di cose di quel genere (tantundem eiusdem generis).
(2) Il passaggio della proprietà distingue il mutuo (prestito di consumo) dal comodato (prestito d'uso, v. 1803 c.c.): in quest'ultimo il comodatario è mero detentore di quello stesso bene che è tenuto a restituire. Invece, rispetto al deposito irregolare (nel quale il bene depositato passa in proprietà al depositario, v. 1782 c.c.) il mutuo si distingue per la funzione poichè nel primo essa è, appunto, quella di custodia del deposito (1766 c.c.). Infine, il mutuo è affine al quasi usufrutto, usufrutto che ha ad oggetto cose consumabili (995 c.c.), ma solo il primo è un contratto.

Ratio Legis

Il passaggio di proprietà è insito nella fattispecie di mutuo perchè il mutuatario contrae proprio al fine di servirsi liberamente del bene o del denaro.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

538 Nell'articolo 618, in deroga al principio che regola i contratti di alienazione, ho affermato che nel mutuo il momento del trasferimento della proprietà delle cose mutuate coincide con quello della loro consegna, e ciò sul riflesso che la causa specifica di tale trasferimento non è un attribuzione definitiva di proprietà: su questo punto era necessario un chiarimento esplicito che svolgesse la formula dell'articolo 627 del progetto del 1936, dalla quale forti dubbi avrebbero potuto sorgere, tanto più a seguito della trasformazione del mutuo sotto l'aspetto del contratto consensuale.
Nello stesso articolo 618 mi è sembrato superfluo regolare il problema del rischio relativo alle cose mutuate: in ciò ho dissentito dal progetto del 1936, che aveva operato sulle orme del codice civile (articolo 1820). In realtà non vi è nel punto qui rilevato alcuna situazione specifica che non possa essere ricomposta sotto le regole della parte generale dei contratti; mentre, se avesse adottato la formulazione dell'articolo 627 del progetto del 1936, avrei riferito il rischio al passaggio di proprietà, concetto che, come ho dimostrato a proposito dell'articolo 264 del presente schema, incorpora un errore dogmatico.

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