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Codice della Strada, ora puoi salvarti dalla guida in stato di ebbrezza, la gastrite falsa l'etilometro: nuova sentenza

Codice della Strada, ora puoi salvarti dalla guida in stato di ebbrezza, la gastrite falsa l'etilometro: nuova sentenza
Un'acidità di stomaco può trasformarsi in un alleato inaspettato davanti alla legge. È quanto emerge da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha annullato la condanna di un automobilista fermato con un tasso alcolemico sopra la soglia penale, riaprendo il caso per un vizio nella motivazione dei giudici di merito. Ecco tutti i dettagli
Tutto nasce da un posto di blocco nel Pescarese, nel marzo del 2024. Un uomo viene fermato e sottoposto al test dell'etilometro: lo strumento restituisce un valore di 0,92 grammi per litro, ben oltre la soglia di 0,8 g/l fissata dall'art. 186 del Codice della strada per la configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza. Sulla base di quel dato, l'uomo viene condannato a due mesi di arresto e mille euro di ammenda.
La Corte d'Appello di Perugia, chiamata a riesaminare il caso, conferma la sentenza: secondo i giudici di secondo grado, l'imputato aveva comunque bevuto alcolici, e l'eventuale disturbo di stomaco avrebbe potuto al più contribuire in parte all'innalzamento del tasso, senza però giustificare un'assoluzione o una riqualificazione del fatto.
La difesa punta tutto sulla gastrite cronica
Il punto di svolta del processo è la strategia difensiva, costruita attorno a una patologia tutt'altro che rara: la gastrite cronica con reflusso. Secondo il consulente tecnico chiamato dalla difesa, in presenza di forti disturbi gastrici l'etilometro può restituire dati non attendibili, perché l'acidità di stomaco è in grado di generare la stessa molecola che lo strumento associa alla presenza di alcol nel sangue.
Più nel dettaglio, l'esperto ha spiegato che l'acido cloridrico prodotto durante un episodio di reflusso può alterare l'assorbimento rilevato dall'apparecchio "alla stessa lunghezza d'onda" utilizzata per misurare l'etanolo, facendo così apparire un quantitativo di alcol superiore a quello realmente presente nell'organismo. In pratica, non si parla di un effetto che amplifica l'alcol davvero ingerito, ma di un errore di misurazione vero e proprio, capace di gonfiare artificialmente il risultato del test.
Perché la Cassazione ha annullato la condanna
Con la sentenza n. 20966 del 2026, depositata l'8 giugno, la Suprema Corte ha dato ragione all'automobilista, censurando il modo in cui la Corte d'Appello aveva liquidato la consulenza difensiva. Per i giudici di legittimità, la motivazione della sentenza impugnata si fonda in parte su un travisamento dei fatti e in parte su argomentazioni manifestamente illogiche.
Il nodo centrale, sottolinea la Cassazione, è che il disturbo gastrico non avrebbe semplicemente influito sull'assorbimento dell'alcol effettivamente bevuto, ma avrebbe potuto alterare direttamente la misurazione restituita dallo strumento durante l'aspirato. Si tratta di una differenza tutt'altro che teorica: il valore contestato, 0,92 g/l, supera la soglia penale di appena 0,12 punti, un margine sottile che rende decisivo stabilire con precisione quanto di quel dato sia attribuibile all'alcol e quanto, invece, a un'interferenza patologica. Per questo, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito non avessero spiegato a sufficienza in che misura l'eventuale incidenza del disturbo permettesse comunque di ritenere superata la soglia che fa scattare il reato, anziché il solo illecito amministrativo.
Il processo riparte da capo a Perugia
La Cassazione ricorda, inoltre, un principio già consolidato: quando il dato dell'etilometro viene messo in discussione, il giudice può comunque basarsi sui sintomi comportamentali osservati dalle forze dell'ordine al momento del controllo, come l'alito, l'andatura o la difficoltà di linguaggio. Questo, però, non lo esonera dal dovere di motivare in modo puntuale perché quei segnali siano sufficienti, da soli, a dimostrare il superamento della soglia penalmente rilevante.
Nel caso specifico, secondo i giudici supremi, questo passaggio logico non era stato affrontato con il rigore necessario. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia, che dovrà celebrare un nuovo processo. I giudici del rinvio dovranno riesaminare da zero il peso della gastrite sull'esito del test e stabilire, sulla base di una valutazione più approfondita, se esistano prove sufficienti per confermare che il tasso alcolemico reale dell'imputato abbia davvero superato la soglia che trasforma un illecito amministrativo in un reato.
Una vicenda che, al di là dell'esito finale ancora da scrivere, ricorda quanto un dato apparentemente oggettivo - come quello dell'etilometro - possa in realtà dipendere da fattori fisiologici individuali, e quanto sia delicato il compito dei giudici nel distinguere tra un'alterazione genuina e una semplice giustificazione di comodo.


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