È questo il principio affermato dalla Corte Costituzionale, intervenuta con la sentenza 29 gennaio 2026, n. 10 sulla disciplina introdotta ex L. 177/2024 di riforma del Codice della strada, riforma – si rammenta - fortemente sostenuta dal ministro Matteo Salvini.
Prima della novella l'art. 187 del Codice della strada puniva la guida in stato di “alterazione” psico-fisica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La disposizione descriveva un reato di condotta di pericolo concreto, funzionale alla tutela dell'interesse alla sicurezza per la circolazione stradale, strumentale alla protezione dell'incolumità degli utenti della strada.
La fattispecie era costituita dal concorso di due elementi qualificanti:
Prima della novella l'art. 187 del Codice della strada puniva la guida in stato di “alterazione” psico-fisica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La disposizione descriveva un reato di condotta di pericolo concreto, funzionale alla tutela dell'interesse alla sicurezza per la circolazione stradale, strumentale alla protezione dell'incolumità degli utenti della strada.
La fattispecie era costituita dal concorso di due elementi qualificanti:
- da un lato, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante, di per sé, un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
- dall'altro, l'assunzione di sostanze (stupefacenti o psicotrope), idonee a causare lo stato di alterazione.
La L. 177/2024, al fine di porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell'illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ha inciso principalmente sugli strumenti di accertamento a disposizione delle forze di polizia. All’esito dell’intervento normativo, il disvalore della fattispecie non riposerebbe più su una condotta capace di porre in pericolo l’interesse alla «sicurezza per la circolazione stradale», strumentale alla tutela dell’incolumità degli utenti della strada, ma «sul mero dato di successione cronologica» tra l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e la guida.
Di qui le perplessità sollevate da alcuni giudici di merito, i quali avevano evidenziato che la nuova formulazione — punendo chi guida “dopo aver assunto” stupefacenti — rischierebbe di colpire indiscriminatamente qualunque assunzione anteriore alla guida, anche risalente nel tempo (giorni, settimane o mesi prima), con esiti irragionevoli e sproporzionati: verrebbero così penalizzate condotte prive di effettiva offensività rispetto alla sicurezza stradale, con ulteriori incertezze sulla precisa delimitazione dell’area del penalmente rilevante e possibili disparità di trattamento rispetto alla guida in stato di ebbrezza
È stata definita «un’operazione con effetti espansivi del perimetro della penalità».
Ebbene, tali censure non vengono accolte. Tuttavia, il Giudice delle leggi ne delimita l’applicazione con “paletti” di particolare rilievo: sarà necessario accertare che, nei liquidi corporei del conducente, sia presente una quantità di sostanza stupefacente tale da risultare idonea — sulla base delle attuali conoscenze scientifiche — ad alterare le capacità di guida in un “assuntore medio”, generando quindi un pericolo per la circolazione stradale.
Ne consegue che non sarà più sufficiente la mera positività al test antidroga.
Resta però un profilo problematico: a differenza di quanto avviene per l’alcol, allo stato non esistono tabelle o soglie universalmente condivise che consentano di correlare in modo standardizzato la concentrazione della sostanza a un’effettiva compromissione delle capacità di guida. La valutazione dovrà pertanto essere condotta caso per caso, e sarà in definitiva il giudice, nel singolo procedimento penale, a stabilire se ricorrano i presupposti della punibilità.