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Climatizzatore in auto, rischi fino a 444 euro di multa: ecco cosa non devi fare secondo la legge

Climatizzatore in auto, rischi fino a 444 euro di multa: ecco cosa non devi fare secondo la legge
Mancano pochissimi giorni all'inizio dell'estate, ma il caldo torrido già si fa sentire. Vorresti tenere il climatizzatore acceso in auto, ma sai a cosa potresti andare incontro?
L'estate è alle porte e molti di noi sceglieranno la macchina per spostarsi e raggiungere le mete preferite. E non vi è dubbio che l'uso dell’aria condizionata in auto sia ormai diventato una necessità per rendere il viaggio più piacevole, soprattutto se affrontato durante le ore più calde.
Tuttavia, non tutti sanno che il suo utilizzo, se poco corretto, può comportare delle sanzioni.

Mantenere l’aria condizionata accesa durante una sosta è, infatti, un comportamento che favorisce l’inquinamento e può costituire una violazione del D. Lgs. n. 285 del 1992, ovvero il Codice della Strada. La norma di riferimento è l’art. 157, comma 7-bis.

Ma cosa dice nello specifico la norma citata?
La norma citata impone il divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso. E le sanzioni - per chi lascia il motore acceso con l’aria condizionata attiva, durante la sosta - non sono affatto trascurabili. La multa può variare da un minimo di 223 euro a un massimo di 444 euro. La regola, in vigore da gennaio 2021, è stata introdotta con lo scopo di promuovere una guida sostenibile ed ecologica, puntando a limitare le emissioni di gas serra e lo spreco di carburante durante la sosta dell’auto. Questo divieto, si precisa, vale solo per le auto a benzina, diesel, GPL o metano, e non per le auto elettriche.

Per comprendere la fattispecie sanzionata facciamo, ora, un esempio di una possibile contestazione.

In una giornata estiva, particolarmente calda e afosa, Franco ha un appuntamento con i suoi amici per andare al mare; non conoscendo bene il posto, si ferma per qualche minuto in zona strisce bianche, giusto il tempo di una telefonata per meglio definire il luogo d'incontro. Tuttavia lo fa mantenendo accesi sia l'auto che il climatizzatore. Nel giro di pochi secondi, viene accostato da una volante dei vigili urbani del posto e si vede multato di 223 euro per violazione dell'articolo 157, comma 7-bis, del Codice della Strada.

Franco ha infranto il Codice della strada? La multa dev’essere pagata?
Per rispondere a queste domande riteniamo utile riportare le definizioni chiave contemplate dal citato articolo 157, comma 1:
  1. per fermata s’intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
  2. per sosta s’intende, invece, la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
  3. per arresto s’intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione.
Nel caso dell'esempio riportato sembrerebbe, allora, che il veicolo sia da considerare in fermata e non in sosta. E, visto e considerato che il comma 7-bis si applica solo in caso di sosta, la multa potrebbe dunque essere legittimamente contestata da Franco.
Ma quanto tempo deve trascorrere perché un veicolo possa ritenersi in sosta e non in fermata? Il punto è che manca un riferimento esplicito alla durata della sospensione di marcia protratta nel tempo. La regola, quindi, innanzitutto è quella del buon senso: limitare, cioè, al minimo quelle condotte poco responsabili, suscettibili di arrecare danni all’ambiente.

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